Rassegna Stampa Fiscale

In caso di cessazione dal concordato preventivo biennale torna imponibile il reddito effettivo e le imposte vanno ricalcolate. Se quest’ultime sono maggiori rispetto a quelle già versate, le stesse possono essere scomputate e va pagata solo la differenza. La compensazione è ammessa per Irpef, Ires, Irap e contributi previdenziali. Più articolato è il discorso dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale: in mancanza di chiarimenti del Fisco, le soluzioni più prudenti sono il rimborso o il riporto a nuovo. Se le imposte versate superano quelle dovute, l’eccedenza può normalmente essere gestita come credito nel quadro RX. In caso di decadenza dal patto con il Fisco, invece, resta imponibile il maggiore tra reddito concordato ed effettivo. 


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