Rassegna Stampa Fiscale

20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Partite Iva, metà dei forfettari sotto i 20mila euro di ricavi

Nella Relazione sul rendiconto di fine giugno, presentata dalla Corte dei conti, emerge che la flat tax è il regime scelto in particolare dai professionisti: sette su cento sono avvocati, dieci operano nel settore tecnico-edilizio e altri dieci nella sanità privata. La Relazione aiuta a capire meglio chi sono gli aderenti al regime forfettario. Si tratta del regime scelto dal 52% delle partite Iva, soprattutto da quelle con bassi ricavi. Su 2 milioni e 27 mila aderenti, ce ne sono 936mila che superano i 20 mila euro annui, ovvero 1.667 euro al mese. Di questi contribuenti, circa 72 mila hanno addirittura indicato ricavi pari a zero nella dichiarazione dei redditi 2025. Si può ipotizzare che ci sia una quota di sottofatturazione ma una è chiaro che un gran numero di forfettari è lontano dal livello massimo di ricavi e rientra oggettivamente nell’identikit del piccolo contribuente, per il quale sono stati creati vari regimi di favore, come quello dei minimi. A ridosso della soglia ci sono 700 mila forfettari con ricavi da 20 mila a 50 mila euro. 


20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore - Anna Marino - Pag. 17

Commercialisti, l’AI è entrata negli studi ma va governata

Secondo un’indagine della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti condotta nel 2025 su circa 4.000 questionari validi, il 34,1% dei professionisti ha dichiarato di utilizzare molto o abbastanza l’intelligenza artificiale, il 47,3% poco e, soltanto, il 17,9% ha affermato di non usarla affatto. La diffusione dell’IA è ampia, dunque, ed è destinata a crescere. Il Consiglio nazionale ha messo in campo attività di formazione continua e pubblicazioni operative con l’obiettivo di accrescere la capacità degli studi di usare la tecnologia in modo consapevole e responsabile. Dalla ricerca della Fondazione emerge che lo scorso anno  l’AI era utilizzata da più dell’80% dei commercialisti, tra cui il 34% con un’intensità elevata. Ad incidere sono le dimensioni e l’organizzazione degli studi, l’appartenenza a network e il grado di specializzazione. 


20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Massimo Bellini - Pag. 21

Servizi intra-gruppo, benefit test con set documentale autonomo

La bozza del capitolo VII delle Linee guida Ocse rafforza il ruolo del benefit test, volto a verificare se i servizi infragruppo generino un reale beneficio economico o commerciale per la società destinataria. Tale verifica deve precedere il test di transfer pricing, poiché, in assenza di beneficio, non si configura una transazione infragruppo. La novità principale è l’introduzione di un set documentale specifico per dimostrare ex ante il beneficio e il valore generato, ritenendo sufficienti da soli contratti e fatture. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza italiana, che richiede prove concrete dell’utilità dei servizi ai fini della deducibilità dei costi. L’Ocse precisa che la documentazione dovrà essere proporzionata alla natura e alla rilevanza dei servizi, senza costituire uno standard obbligatorio.


20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristina Odorizzi - Pag. 22

Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità

La disciplina fiscale dei crediti inesigibili distingue tra la svalutazione dei crediti, deducibile in misura forfettaria entro determinati limiti, e la perdita su crediti, deducibile solo se supportata da elementi certi e precisi. Le perdite sono automaticamente deducibili in presenza di procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi o crediti prescritti, purché correttamente rilevati in bilancio. Negli altri casi occorre dimostrare in modo rigoroso l’inesigibilità del credito, ad esempio tramite procedure esecutive infruttuose o documentazione che attesti l’insolvenza definitiva del debitore. La deduzione spetta solo per la parte di perdita che eccede il fondo svalutazione crediti esistente. 


20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - Pag. 23

Passaggio di quote, il ruolo del trust per gestire aziende e patrimoni

I riassetti generazionali sono operazioni delicate perché coinvolgono aspetti non solo economici ma anche equilibri familiari e prospettive di sviluppo dell’impresa. Nella gestione di aziende e patrimoni il trust rappresenta uno strumento che consente la gestione del patrimonio stesso che viene trasferito dal disponente a un gestore (trustee), in genere  sottoposto al controllo professionale (guardiano). Il trustee amministra i beni ricevuti che restano separati dal suo patrimonio personale, secondo le disposizioni ricevute e a favore dei beneficiari individuati o individuabili (in genere i discendenti). Peraltro il trust permette anche la protezione dei creditori; la sua flessibilità consente di creare regole, gestioni e fondi separati per i vari discendenti, spesso distinguendo tra la gestione delle imprese e quella degli altri beni, tipicamente gli immobili.


20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Settembre - Pag. 24

Assoluzione penale e liti fiscali, dalle Cgt un’altra lettura ‘ampia’

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulle nuove norme introdotte nel 2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Bari, con la sentenza 632/2026, ha esteso gli effetti vincolanti della sentenza penale definitiva di assoluzione nel processo tributario anche alla pretesa impositiva e non solo alle sanzioni. Nel caso analizzato, il contribuente aveva impugnato con separati ricorsi due avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse. Per l’ufficio, l’imposta era dovuta in quanto lo stesso ricorrente aveva la piena disponibilità di uno stanzino in cui erano state rinvenute alcune macchinette per il gioco d’azzardo. Il ricorrente si difendeva richiamando l’efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario, essendo stato assolto nel parallelo processo penale. I giudici hanno accolto il ricorso. 


20 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Gennaro Nunziato - Pag. 24

Mancato versamento delle imposte locali: sì al cumulo giuridico

Sanzioni. Con la sentenza n. 11056 del luglio 2026, la Cgt di I grado di Roma ha stabilito che in tema di tributi locali, ai fini sanzionatori, quando l’ente impositore accerta violazioni tributarie che riguardano più anni d’imposta, sia in ipotesi di omessa dichiarazione che di omesso versamento, il contribuente può invocare l’applicazione del cumulo giuridico. Punto centrale della pronuncia è il superamento dell’orientamento giurisprudenziale più restrittivo secondo il quale, in materia di tributi locali, l’omesso versamento costituisce una violazione sostanziale autonoma per ciascuna annualità tale da impedire l’applicazione del principio della continuazione. La sentenza dispone che quando le omissioni si reiterano nel tempo con riferimento al medesimo rapporto tributario, ricorre una serie di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, per le quali si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. 


20 Luglio 2026
Italia Oggi - Giuseppe Ripa, Alessandro Lattanzi - Pag. 8

Travisamento della prova esteso

Deve essere sempre possibile porre rimedio all’errore concernente il fatto probatorio. E questo anche nel caso di doppio conforme. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 22381 del 30 giugno, in tema di travisamento della prova, a cui, come detto, deve sempre poter essere posto rimedio, anche laddove sia nel giudizio di primo grado che nel secondo, il ricorrente sia risultato soccombente. Invero, in tale ultima situazione, ci si troverebbe dinanzi allo sbarramento posto dall’art. 360 comma 4, Codice di procedura civile, per cui sarebbe inibita la possibilità di proporre ricorso in merito al n. 5, comma 1, art. 360 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 


20 Luglio 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 9

Concordato preventivo al test Isa

Con la circolare 4/E/2026 gli Isa 2025 assumono un ruolo centrale nel rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027, incidendo sia sulla formulazione della proposta sia sull’eventuale imposta sostitutiva. Per chi ha già aderito al primo biennio, non è più possibile migliorare il punteggio Isa dichiarando successivamente ulteriori componenti positivi. Diventano quindi determinanti la qualità, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, da cui dipendono benefici premiali e validità del concordato. La circolare introduce inoltre aggiornamenti agli Isa, correttivi per il contesto economico e alcune semplificazioni nei modelli dichiarativi. Resta però invariato l’obbligo di verificare attentamente i dati forniti dall’Agenzia. La fedeltà dichiarativa diventa così il presupposto essenziale per accedere ai vantaggi fiscali ed evitare la decadenza dal concordato. 


20 Luglio 2026
Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 10

Appello, timer alle nuove prove

La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 16456 del 27 maggio 2026, ha stabilito che nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello per tutti i giudizi che in primo grado sono stati instaurati prima del 4 gennaio 2024, ovvero prima della riforma attuata in seguito alla legge delega fiscale. Solo per le cause proposte a partire da questa data, infatti, le parti non possono più depositare nuovi documenti nel giudizio di secondo grado. I giudici di legittimità hanno richiamato la pronuncia della Consulta n. 36/2025. Nel caso analizzato il giudizio di primo grado era stato introdotto dal contribuente nel 2022 e, quindi, trova applicazione la precedente disciplina, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. 


20 Luglio 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Francesca Pietrafesa - Pag. 11

Immobili Ets, benefici a due vie

Con la risposta a interpello n. 134 dello scorso 6 luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli effetti della vendita dei beni prima del termine di cinque anni. Per l’acquisto di immobili da parte degli enti del Terzo settore doppio binario per le agevolazioni. Anche se l’ente vende lo stabile prima che siano trascorsi cinque anni, non perde i benefici fruiti al momento dell’acquisto. Ma per quanto riguarda, invece, le imposte sui redditi, la vendita prima del termine di 5 anni fa emergere una plusvalenza imponibile quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir. Il caso analizzato riguarda una Fondazione iscritta al Runts che nel settembre 2022 aveva acquistato un immobile a Genova, scontando le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna e lo aveva adibito a ufficio per la propria attività. 


20 Luglio 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

Occupazioni, danno retroattivo

Ha natura dichiarativa la sentenza che accerta la irrisorietà del canone di locazione di un bene pignorato. Di conseguenza ha effetto retroattivo alla data dell’acquisto del bene l’inopponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente. Mentre il perdurante godimento del bene da parte del conduttore costituisce occupazione sine titulo e fa scattare la richiesta di risarcimento da parte dell’aggiudicatario. Il danno si calcola come differenza tra il giusto canone di locazione e il canone vile pattuito originariamente. Si tratta del principio espresso dalla Cassazione tributaria nell’ordinanza n. 19354/2026 depositata lo scorso 11 giugno. 


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