Nel 2025 l’economia nazionale è cresciuta solo dello 0,5% e il deficit di bilancio ha segnato un valore pari al 3,1% del Pil che rischia di far fallire l’obiettivo di uscire già da quest’anno dalla procedura d’infrazione Ue. Il condizionale è d’obbligo perché i dati diffusi ieri dall’Istat sono provvisori. Quelli definitivi verranno comunicati a Bruxelles il 21 aprile. L’Esecutivo e, in particolare, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti sperano che alla fine i saldi di finanza pubblica siano migliori. Basterebbe una correzione dello 0,1% per centrare l’obiettivo di un deficit entro il 3% che consentirebbe appunto all’Italia di uscire dalla procedura d’infrazione e di accedere a quella flessibilità di bilancio che le consentirebbe, ad esempio, di finanziare l’aumento delle spese per la difesa. Secondo Giorgetti su quel 0,1% ha pesato la coda della spesa pubblica per il Superbonus al 110%, in particolare per i lavori in condominio.(Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Crescita confermata a +0,5% ma i redditi aumentano (+2,6%) più dell’inflazione’ – pag. 9 e Italia Oggi: ‘Pressione fiscale, +0,7% nel 2025’ – pag. 25)
Rassegna Stampa Fiscale
3 Marzo 2026
Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 37
Il deficit supera la soglia del 3% Giorgetti: sono dati provvisori
3 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Marco Piazza - Pag. 41
Cripto, rischio di falsi positivi dallo scambio automatico di info
Fisco internazionale. Da quest’anno le cripto attività e la moneta elettronica entrano nello scambio d’informazioni internazionale automatico. Il Dlgs n. 194/2025 ha recepito in Italia la direttiva 2023/2236/Ue ed esteso ai prestatori di servizi relativi a cripto-attività operanti in Italia gli obblighi di comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate delle operazioni compiute da utenti residenti in Paesi Ue o altri Stati aderenti allo scambio automatico di informazioni internazionale secondo il Crypto asset reporting framework Ocse. La comunicazione è richiesta affinché l’Agenzia possa a sua volta trasmettere le informazioni alle autorità fiscali corrispondenti. La prima comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 giugno 2027 con riferimento alle operazioni fatte nel 2026. Gli asset non dichiarati nel quadro Rw determinano presunzioni retroattive.
3 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Anna Abagnale, Benedetto Santacroce - Pag. 42
Costi di Mlbo non detratti, rimborso e non integrativa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 58 del 2 marzo 2026, ha chiarito che per recuperare l’Iva non detratta sui transaction costs è ammesso il rimborso ma non l’integrativa a favore. Il documento riconosce la detraibilità dell’Iva in riferimento ai costi sostenuti nell’ambito di un’operazione di Mlbo, Merger leveraged buyout (o anche ‘fusione a seguito di acquisizione con indebitamento’). L’Agenzia nega la dichiarazione integrativa a favore perché pur trattandosi di fatture registrate, la mancata detrazione dell’Iva è una scelta consapevole del contribuente, seppure dettata dall’affidamento nell’interpretazione del Fisco. Secondo le Entrate non è ravvisabile l’errore che giustifica il ricorso alla dichiarazione integrativa. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Iva senza recupero’ – pag. 24)
3 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Marcello Tarabusi - Pag. 42
Bonus elettrodomestici, i dati debuttano nella precompilata
Adempimenti. Parte la campagna della dichiarazione precompilata: dopo una breve finestra, che chiude l’8 marzo, per le opposizioni dei contribuenti sull’utilizzo delle spese sanitarie già presenti sul Sistema Ts, i vari soggetti, tenuti all’invio delle spese diverse da quelle sanitarie, dovranno provvedere alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo. L’Agenzia avrà poi tempo fino al 20 maggio per mettere a disposizione dei contribuenti tutti i dati della precompilata, che potrà così essere verificata e poi trasmessa da tutti i contribuenti. Gli operatori della salute hanno già trasmesso le spese sanitarie entro il mese di gennaio e fino all’8 marzo è possibile presentare opposizione per evitare che le Entrate acquisiscano le singole spese sanitarie sostenute nel 2025. Da quest’anno nella precompilata trovano posto i dati relativi al contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica.
3 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 43
Auto aziendali, l’addebito non migliora la deducibilità
La Dre Emilia Romagna, con la risposta a un interpello del 2025, ha chiarito che per le auto ad uso promiscuo l’addebito al dipendente non migliora la percentuale di deducibilità. Secondo i giudici la forfettizzazione al 70% della deducibilità dei costi degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta resta invariata anche nel caso in cui l’impresa provveda ad addebitare al dipendente (con apposita fattura) la quota necessaria a sterilizzare il benefit in natura. L’importo forfettariamente non deducibile per l’impresa resterebbe, quindi, identico sia nel caso che il dipendente venga inciso in busta paga dell’importo del benefit, sia nell’ipotesi in cui l’impresa concedente concordi con lui il riaddebito e sottoponga, quindi, a tassazione quanto fatturato al dipendente.
3 Marzo 2026
Italia Oggi - Fabrizio Vedana - Pag. 21
Cripto-investitori via dall’Italia
Ieri, nel corso di un incontro dal titolo ‘Criptovalute: domanda, offerta e regolamentazione’ è emerso che tra il primo e il terzo trimestre del 2025 è sceso del 30% il numero di clienti che detengono cripto attraverso operatori iscritti al registro tenuto dall’Organismo degli agenti e mediatori. La riduzione riflette lo spostamento delle attività verso operatori esteri iscritti al nuovo registro dei Casp, in attuazione del regolamento europeo MiCA, poiché l’Oam cesserà la gestione del Registro dei Vasp il 30 giugno 2026. I detentori di cripto in Italia appartengono principalmente alle fasce 18-29 anni e 30-39 anni. Gli operatori iscritti al registro Oam sono passati da oltre 140 a 35 nello stesso periodo. Contestualmente, 87 Casp esteri hanno notificato a Consob di operare in Italia.
3 Marzo 2026
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 23
Concordato con seconda chance
Il concordato preventivo biennale 2026-2027 prevede la possibilità di revocare l’adesione e inviare una nuova comunicazione entro i termini per la sottoscrizione del patto fiscale, anche insieme alla dichiarazione dei redditi. Per chi svolge sia attività d’impresa sia lavoro autonomo, la revoca travolge tutte le opzioni, consentendo di aderire nuovamente solo per la parte scelta. La novità principale è che la revoca può avvenire sia in modalità autonoma, compilando il frontespizio del modello, sia congiuntamente alla dichiarazione dei redditi, usando il codice ‘3 – Revoca con flusso dichiarativo’. In quest’ultimo caso è possibile presentare subito una nuova adesione. La modalità autonoma resta con il codice ‘2 – Revoca’, inserendo solo dati anagrafici e soggetto firmatario.
3 Marzo 2026
Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 25
Frodi Iva, l’Italia è prima nell’Ue
Dal rapporto 2025 sull’attività della Procura europea emerge che più della metà delle frodi Iva e doganali nell’Unione europea riguarda l’Italia. Le frodi sulle entrate relative a Iva e dazi oggetto di indagine della Procura ammontano complessivamente a 45,01 miliardi di euro nell’Ue. Di questi, 25,83 miliardi riguardano procedimenti attivi in Italia, pari al 57% del totale europeo. Cifre in netto aumento considerando che nel 2024 il danno stimato per l’Italia era pari a 7,05 miliardi, mentre a livello Ue si fermava a 24,8 miliardi. Si tratta del segmento economicamente più rilevante dell’intera attività della Procura europea: le frodi su Iva e dogane, con 45,01 miliardi di euro, rappresentano oltre il 67% del danno complessivo stimato nelle indagini attive a livello Ue.
3 Marzo 2026
Italia Oggi - Ivano Tarquini - Pag. 26
Prova piena della notifica
La Cassazione, con due ordinanze entrambe del 2026, rafforza il principio della prova rigorosa della conoscenza legale degli atti da parte del contribuente, con esibizione in giudizio, da parte del fisco, della prova del corretto iter notificatorio, tra cui quella dell’esistenza del Cad in caso di temporanea assenza. Le ordinanze n. 2644 e n. 3474 ribadiscono che la regolarità della notifica non può fondarsi su presunzioni documentali incomplete. Infatti occorre una prova piena della comunicazione informativa.