Per la prima volta nei modelli 730 e Redditi di quest’anno sarà possibile scaricare fino a mille euro le spese scolastiche sulle quali si applica la detrazione del 19%. A beneficiarne saranno più di 3 milioni di contribuenti. Chi, tuttavia, ha un reddito superiore a 75 mila euro, però, sarà esposto al rischio di vedersi ridotta o azzerata la detrazione in virtù del doppio taglio previsto dalle ultime manovre: si tratta, di fatto, del 7% di coloro che hanno indicato il bonus in dichiarazione. È bene ricordare che il limite di 1.000 euro si riferisce al singolo alunno. Dunque, in presenza di più figli si compilano più righi di quelli compresi tra E8 ed E10 nel modello 730, indicando il codice 12 e un importo fino a 1.000 euro per ciascun studente. Tale bonus non si cumula con quello per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Tra i costi scaricabili le spese più importanti sono la mensa scolastica e i contributi per le gite.
Rassegna Stampa Fiscale
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5
Scuola, bonus più ricco nel 730: oltre 3 milioni di beneficiari
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 18
Errori e recuperi di detrazione: i rimedi nella dichiarazione Iva
Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione Iva. Chi mancherà all’appuntamento potrà avvalersi della dichiarazione tardiva nei 90 giorni successivi, punita con la sanzione fissa di 250 euro e ravvedibile. Il versamento dell’eventuale Iva dovuta entro tale termine, inoltre, consente di beneficiare della penalità fissa anche nel caso in cui la dichiarazione non venga affatto presentata, configurandone l’omissione. In assenza di dichiarazione non sarà più sufficiente presentare frontespizio e quadro VA per evitare l’omissione, posto che la norma considera integrata la violazione anche in presenza di un modello privo dei dati per la liquidazione dell’imposta. Al 30 aprile si dovrà anche decidere se esercitare la detrazione dell’Iva per fatture ricevute nel 2026, ma relative a operazioni la cui imposta è divenuta esigibile nel 2025.
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Cristina Odorizzi - Pag. 19
Riserve in sospensione affrancate, monitoraggio sulla distribuzione
La legge di Bilancio 2026 ha riproposto l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta a valere sulle riserve 2024 ancora presenti nel bilancio 2025. Prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% da dichiarare nel 2025 e versare anche a rate. L’opzione si perfeziona indicando in dichiarazione le riserve affrancate e la relativa imposta. Possono essere affrancate riserve e fondi in sospensione d’imposta, ma non quelle con solo rilevanza civilistica. L’affrancamento rende tali riserve liberamente distribuibili, trasformandole in riserve di utili. In caso di distribuzione, si applica la tassazione ordinaria, con priorità alle riserve di utili.
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 20
Indennità di esproprio al bivio tra plusvalenze e redditi diversi
L’Agenzia delle Entrate, ha dedicato la risposta a interpello 289/2025 al tema della tassazione dell’indennità ‘di esproprio’, nel particolare caso in cui la stessa viene percepita da un soggetto non imprenditore per la costituzione di una servitù sul proprio fondo, nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità. Diversamente dal passato, la fattispecie non viene qualificata come plusvalenza potenzialmente non imponibile ai fini Irpef, ma ricondotta nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, con conseguente assoggettamento ad imposizione. La novità deriva dalle modifiche apportate dalla manovra 2024 agli articoli 67 e 9 del Tuir. La costituzione dei diritti reali di godimento ora è sempre imponibile per l’intero importo percepito. Il regime delle plusvalenze resta applicabile solo alla cessione dei diritti, non alla loro costituzione.
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Marco Cramarossa - Pag. 22
Scarto telematico, ok al ricorso e al nuovo invio entro cinque giorni
La ricevuta dello scarto telematico è autonomamente impugnabile e il contribuente ha la possibilità di ritrasmettere, entro cinque giorni, quanto originariamente inviato nei termini, ma non acquisito per errore o irregolarità. Ad affermarlo è la Cgt di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 869/3/2026 depositata lo scorso 12 marzo. La pronuncia è interessante in quanto sottrae entrambe le questioni a una lettura meramente procedurale e la riconduce al piano effettivo della tutela del contribuente. In merito all’impugnabilità dello scarto telematico la Corte sostiene che lo stesso può integrare un atto autonomamente impugnabile quando produce un effetto lesivo immediato, impedendo il riconoscimento di un credito d’imposta o, più in generale, il perfezionamento di una posizione giuridica favorevole al contribuente. Sulla possibilità di rinviare la comunicazione i giudici escludono che la tolleranza di cinque giorni dallo scarto abbia natura eccezionale e sia circoscritta alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie.
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 22
Imu, cumulo giuridico per gli omessi versamenti (ma non dopo la riforma)
La Corte di giustizia tributaria di Vicenza, con la sentenza n. 63/1/2026, ha stabilito che è necessario applicare l’istituto del cumulo giuridico in caso di contestazione di omesso pagamento dell’Imu per più anni d’imposta. Di conseguenza, trova applicazione la sanzione più elevata, aumentata dalla metà al triplo. Ad un contribuente erano state contestati più omessi pagamenti dell’Imu, relativi alle annualità dal 2019 al 2022, con riferimento ad aree edificabili. L’errore, in particolare, riguardava l’errata individuazione della base imponibile del tributo. Il contribuente l’aveva assunta pari al valore di acquisto, in luogo del valore di mercato. Nei riguardi degli avvisi di accertamento veniva proposta istanza di autotutela limitatamente alle sanzioni, irrogate senza l’applicazione del cumulo giuridico.
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Angelo Busani - Pag. 23
Società quotate, assemblee più flessibili e telematiche
Riforma del Tuf. Il Consiglio dei ministri ha varato in via definitiva la revisione del Dlgs 58/1998 che introduce una disciplina organica delle modalità di svolgimento delle assemblee. Elemento centrale della riforma è che per le società quotate viene costruito un vero sistema, nel quale l’assemblea non è più pensata come luogo della compresenza materiale dei soci, ma come momento conclusivo di un procedimento organizzato in anticipo e regolato in modo più puntuale. Le novità sono preordinate a esigenze di funzionalità e di fluidità dei lavori, di semplificazione organizzativa, di trasparenza informativa, di parità di accesso alle informazioni e di contenimento della durata delle riunioni. L’esperienza conseguente alla pandemia insegna la praticabilità della partecipazione a distanza e l’incidenza del ricorso al rappresentante designato. Nella riforma del Tuf anche la professionalizzazione dell’azionariato, il ruolo più attivo degli investitori istituzionali e lo sviluppo del dialogo extra assembleare.
13 Aprile 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Corrado Gallo - Pag. 7
Zes unica, chiamata per il bonus
Zes unica. Dal 15 aprile al 15 maggio 2026 le imprese possono inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per usufruire il credito d’imposta aggiuntivo. Nella comunicazione devono dichiarare di non aver ottenuto il credito d’imposta Transizione 5.0. Dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 sarà invece possibile utilizzare il credito d’imposta aggiuntivo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici. La manovra 2026 ha riconosciuto alle imprese che hanno presentato la comunicazione integrativa per il credito Zes unica 2025 un contributo aggiuntivo nella misura del 14,6189% del credito richiesto, recuperando in questo modo parte del beneficio non fruito per effetto del riparto proporzionale delle risorse. La stessa manovra proroga, inoltre, il credito d’imposta Zes per il triennio 2026-2028, con un plafond di 2,3 miliardi di euro per il solo 2026 e una finestra di comunicazione aperta dal 31 marzo al 30 maggio 2026.
13 Aprile 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8
Mandati senza rappresentanza, ogni operazione ha l’Iva propria
Nel mandato senza rappresentanza, ai fini Iva, ogni operazione mantiene autonomia e propria disciplina, anche se inserita in un unico contratto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 94/2026, conferma che i servizi acquistati dal mandatario e riaddebitati al cliente vanno distinti dalla prestazione organizzativa. Si applica una ‘finzione giuridica’: il mandatario è considerato come acquirente e poi fornitore dei servizi. Ciascun servizio riaddebitato conserva quindi la propria territorialità e aliquota Iva. La commissione per l’attività organizzativa segue invece le regole generali delle prestazioni B2B. Di conseguenza, alcune prestazioni sono imponibili in Italia, mentre altre possono essere fuori campo Iva.
13 Aprile 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 10
Crisi, l’accordo non ferma il fisco
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 96/2026 stabilisce che gli importi incassati a seguito di concordato preventivo, anche se destinati ai creditori, restano imponibili. La società, infatti, mantiene la soggettività fiscale e l’incasso costituisce reddito tassabile. La transazione è considerata ‘novativa’, generando una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 Tuir. Conta la natura giuridica del provento, non la sua destinazione finale ai creditori. Ciò crea un effetto penalizzante, perché il Fisco riduce le risorse disponibili per il soddisfacimento dei creditori. Emergono così asimmetrie: alcune poste della crisi sono agevolate fiscalmente, mentre altre, pur analoghe sul piano economico, restano tassate.
13 Aprile 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 11
Cram down, a contare è il piano
Nel concordato in continuità, quando scatta il meccanismo del cram down, può bastare anche una sola classe favorevole per arrivare all’omologa. Non si tratta di uno slogan o di una scorciatoia. È il cuore della sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ribadito un punto destinato a pesare molto nella prassi: la locuzione ‘in mancanza’ contenuta nell’art. 112, comma 2, lettera d) del Codice della crisi va riferita alla mancanza della maggioranza delle classi, non all’assenza di una classe privilegiata dentro quella maggioranza. Tradotto: se non c’è la maggioranza delle classi, il concordato può comunque passare con il voto favorevole di almeno una classe qualificata. La Corte sostiene che la funzione del cram down è quella del superamento dei blocchi negoziali e non come premio al debitore virtuoso o come leva per attribuire ai dissenzienti di fatto un diritto di veto.
13 Aprile 2026
Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 12
Cumulo con limiti
Con l’ordinanza n. 6773 dello scorso 20 marzo la Corte di cassazione ha chiarito che il cumulo giuridico è limitato alle violazioni contestate nello stesso momento. In materia di tributi locali l’omessa presentazione della dichiarazione per diversi periodi d’imposta consente l’irrogazione delle sanzioni per ogni singola annualità, poiché le condotte omissive ostacolano la determinazione della base imponibile e la liquidazione dell’imposta. In questo caso va applicato il regime della continuazione solo se le sanzioni per le diverse annualità sono state contestate con avvisi di accertamento notificati contemporaneamente al contribuente. Sono escluse dal cumulo giuridico, con l’applicazione di una sola sanzione, tutte le violazioni commesse successivamente.