Rassegna Stampa Fiscale

7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Ivan Cimmarusti, Giovanni Parente - Pag. 3

Fisco, la carica delle micro liti nei nuovi ricorsi in Cassazione

I contenziosi con il Fisco non nascono solo per importi consistenti. Nonostante la volontà di scoraggiare soluzioni extragiudiziali delle liti, resta accesa la conflittualità anche per controversie di poco valore. La conflittualità si spinge fino al giudizio di legittimità. A dirlo i dati elaborati dal Sole 24 Ore. Una lite tributaria su quattro di quelle che sono arrivate fino alla Cassazione non supera i 20 mila euro di valore. L’11,9% dei nuovi fascicoli ha riguardato valori inferiori a 5 mila euro. Dunque, il fenomeno delle micro liti continua ancora a caratterizzare il rapporto Fisco-contribuente. Le controversie arrivate valgono complessivamente 7,5 miliardi di euro. I ricorsi tributari iscritti in Cassazione lo scorso anno valgono un terzo di tutta la legge di Bilancio per il triennio 2026-2028. Numeri che dimostrano quanto siano rilevanti le questioni che vengono portate all’esame dei 50 magistrati della sezione tributaria della Cassazione. In ogni caso nel 2025 sono scese del 9,1% le giacenze medie.


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - I.Cimm., G.Par. - Pag. 3

Separazioni, sono esenti anche i trasferimenti degli immobili ai figli

Con la sentenza n. 1345/16/2026 la Corte di giustizia tributaria del Lazio ha sposato l’orientamento consolidatosi presso la Corte di cassazione affermando che sono esenti i trasferimenti immobiliari ai figli adottati nell’ambito degli accordi patrimoniali tra i coniugi intervenuti in sede di divorzio, separazione, modifica dei patti di separazione. I giudici tributari hanno riconosciuto il diritto all’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/987 per cui non trova applicazione l’imposta di bollo né di registro. L’atto al centro della disputa evidenzia la sentenza è intervenuto come modifica dei patti di separazione sanciti con negoziazione assistita. 


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Andrea Biondi - Pag. 15

Tax credit pre cinema e audiovisivo, aliquote ridotte e tetti alle imprese

Cambia ancora il Dm 225/2024. Si passa da un sistema aperto a un modello a budget chiuso. La svolta è stata resa necessaria dalla manovra 2026 che ha ridotto la dotazione del Fondo Cinema e audiovisivi e, soprattutto, ha introdotto per la prima volta un tetto massimo ai crediti d’imposta per la produzione, finora riconoscibili anche oltre i limiti di spesa con il c.d. ‘splafonamento’. Il nodo risorse ha imposto alcune scelte ha detto il sottosegretario al Mic, Lucia Borgonzoni. Le associazioni Anica, Apa e Cna Cinema e Audiovisivo hanno espresso soddisfazione per i tempi di un atto ritenuto essenziale. Ma non certo per la stretta. Il taglio delle aliquote è generalizzato. Per il cinema scende dal 40% al 30% per i produttori indipendenti e dal 30% al 20% per i non indipendenti. Per le opere televisive e il web il credito base passa dal 25% al 20%, mentre quello maggiorato cala dal 35% al 30%. Riduzioni che diventano progressive per le imprese a maggiore capacità produttiva. 


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Francesco Falcone - Pag. 24

Rischio di assoluzione ‘neutra’ per i procedimenti fiscali

In attesa del pronunciamento della Consulta sulla legittimità dell’art. 21 bis del Dlgs n. 74/2000, emergono diverse questioni sull’operatività della nuova norma che dovranno essere affrontate salvo che la stessa venga giudicata incostituzionale. La questione più diffusa concerne gli effetti delle sentenze penali di assoluzione anche nei processi tributari aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti della riscossione. Se il processo tributario si conclude prima di quello penale, il contribuente rischia di non poter sfruttare l’assoluzione. Ciò accade perché i tempi della giustizia tributaria sono stati accelerati. Tuttavia, possono restare pendenti giudizi su atti della riscossione collegati agli stessi fatti. In questi casi, si ritiene possibile far valere l’assoluzione penale anche successivamente. 


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Antonio Bernucci, Giorgio Gavelli - Pag. 24

Scatti di anzianità fuori dalla sostitutiva del 5 per cento

Nelle buste paga dei lavoratori dipendenti del settore privato si intravedono i primi effetti della manovra 2026 ovvero delle misure volte a ridurre il cuneo fiscale e l’impatto della tassazione sulla retribuzione netta dei lavoratori. Tra queste spicca la misura in base alla quale, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L’imposta sostitutiva riguarda tutti gli importi corrisposti nel 2026, relativi a rinnovi di Ccnl sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, anche qualora l’erogazione degli incrementi tariffari sia iniziata precedentemente. Gli aumenti periodici di anzianità sono sempre fuori dalla tassazione agevolata. 


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Antonio Iorio - Pag. 24

L’archiviazione non ferma il giudice tributario

La Corte di giustizia europea ha affermato che l’archiviazione nel procedimento penale non può impedire al giudice tributario di svolgere le proprie verifiche né giustificare la chiusura automatica del contenzioso a favore del contribuente. La vicenda alla base dell’ordinanza del 12 novembre 2025 trae origine da un controllo fiscale effettuato dall’amministrazione tributaria rumena nei confronti di una società a seguito del quale, le autorità hanno contestato la detrazione Iva in merito a numerose fatture di acquisto. Secondo la Corte il giudice nazionale ha il potere-dovere di accertare la realtà sostanziale delle operazioni ai fini Iva, anche utilizzando prove provenienti da un procedimento penale archiviato, purché sia sempre garantito il diritto di difesa del contribuente. 


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 26

La concessione abusiva del credito non rende nullo il contratto tra banca e società

Con la sentenza del 20 gennaio 2026 il Tribunale di Milano si è soffermato sui profili di validità dei contratti di finanziamento bancari, nonché sui presupposti per assicurare un adeguato sostegno finanziario anche all’imprenditore in stato di crisi. Il caso trae origine dall’opposizione al passivo promossa da una banca contro il diniego dell’ammissione al passivo del credito derivante da prestiti erogati alla debitrice. Finanziamenti ritenuti illecitamente concessi dal giudice per aver determinato la prosecuzione delle attività di una società già in stato di decozione. Per il collegio milanese eventuali patologie emerse nel corso del processo di verifica del merito creditizio cui la banca è tenuta, non incidono sulla validità del relativo contratto, in assenza di un’esplicita previsione normativa in tal senso. Inoltre, nemmeno potrebbe configurarsi un’ipotesi di nullità virtuale attesa l’estraneità rispetto a questa categoria delle regole di condotta nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto. 


7 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 26

Continuità aziendale con la fusione della debitrice

Il concordato preventivo si sta evolvendo grazie a strumenti più complessi, come dimostra il Tribunale di Milano con una recente sentenza. Il caso riguarda un piano  basato su continuità aziendale indiretta, con futura fusione e finanziamento dell’affittuaria per soddisfare i creditori. Il tribunale ha valutato la fattibilità del piano, ritenendolo idoneo al risanamento nonostante margini di incertezza, e approvato dalla maggioranza dei creditori. Ha inoltre verificato i requisiti per l’omologazione trasversale, rispettando le regole di priorità e confrontando la proposta con l’alternativa liquidatoria. Quest’ultima è risultata meno conveniente, poiché le risorse sarebbero state assorbite dai costi e dai crediti privilegiati. Infine, per ridurre i costi, è stato escluso un liquidatore, affidando il controllo al commissario giudiziale.


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