In una recente pronuncia la Cassazione ha evidenziato le corrette modalità per la notificazione delle sentenze via Pec alla controparte, nella specie all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una questione delicata, che interessa sia i difensori tributari sia i legali che operano in ambito civile, perché da tale adempimento decorrono i termini ridotti per l’impugnazione della sentenza notificata. Tuttavia, le modalità ritenute corrette dai giudici di legittimità sembrano non essere in linea con le indicazioni fornite dal Mef sempre per le notificazioni via Pec delle sentenze. Sarebbero auspicabili nuove indicazioni in merito. Nel caso oggetto di attenzione, un contribuente sosteneva di aver notificato la sentenza di primo grado alle Entrate tramite Pec e che, di conseguenza, l’appello dell’Agenzia fosse tardivo. La Cassazione, con l’ordinanza 4057/2026, ha chiarito i requisiti da rispettare per la validità della notifica telematica.
Rassegna Stampa Fiscale
23 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 20
La Corte rivede le istruzioni per notificare le sentenze al Fisco
23 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Barbara Zanardi - Pag. 21
Stock option e stock grant: via libera all’uso del principio contabile Ifrs 2
In assenza di una disciplina Oic specifica per stock option e stock grant, l’Oic consente di definire una politica contabile facendo riferimento all’Ifrs 2, se coerente con i principi dell’Oic 11. Tale principio prevede la rilevanza del costo lungo il periodo di maturazione, con contropartita una riserva di patrimonio netto. Questa impostazione è ritenuta compatibile con i postulati di competenza, prudenza e rappresentazione sostanziale. Le società devono applicarla in modo uniforme e fornire adeguata informativa in nota integrativa. Un eventuale cambio di criterio costituisce modifica di principio contabile. Sul piano fiscale, la deduzione dei costi è stata modificata: per i nuovi piani è differita all’assegnazione, mentre per quelli precedenti resta il principio di derivazione rafforzata.
23 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Andrea Vasapolli - Pag. 21
Contratti complessi, criteri Oic 34 estesi ai costi dell’acquirente
Il principio contabile Oic 34 introduce una disciplina organica per la rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, caratterizzati da più prestazioni o elementi variabili, con l’obiettivo di garantire trasparenza e comparabilità dei bilanci. Sebbene pensato per il venditore, pone questioni anche per l’acquirente, soprattutto quando gli effetti si distribuiscono su più esercizi. In assenza di regole specifiche, si applica il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, estendendo in via analogica i criteri dell’Oic 34. L’Oic 11 guida questa scelta, indicando una gerarchia delle fonti e responsabilità nella definizione delle politiche contabili. Anche principi internazionali possono essere utilizzati se coerenti. Le scelte contabili hanno effetti fiscali grazie al principio di derivazione rafforzata.
23 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Fabrizio Cancelliere, Alessandro Germani - Pag. 22
Impatriati, chi sfora il ‘de minimis’ non perde in toto l’agevolazione
Regime per gli impatriati. L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a contestare il beneficio, in capo agli impatriati titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa, in quanto presunti colpevoli del superamento del plafond previsto dal regolamento europeo per gli aiuti di Stato. Il regolamento Ue 2831/2023 e la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 28 ottobre 2020 hanno chiarito che il superamento del plafond massimo previsto nell’arco di tre esercizi finanziari non può mai comportare la decadenza integrale dall’agevolazione. Dunque, il contribuente ha diritto di fruire del beneficio fino a concorrenza del massimale previsto per il ‘de minimis’, rinunciando solo alla parte eccedente.
23 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Settembre - Pag. 24
Deve essere motivata la cartella non preceduta da un atto impositivo
La Corte di giustizia tributaria di Roma, con la sentenza n. 1646/39/2026, ha sostenuto che la cartella esattoriale che non sia stata preceduta da un atto impositivo motivato deve essere – essa stessa – motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile. Nel caso sottoposto alla Corte una società aveva impugnato una cartella di pagamento in materia di Iva, eccependone, tra l’altro, il difetto di motivazione. In particolare, la ricorrente aveva sostenuto che la stessa cartella, non essendo stata preceduta da un atto impositivo motivato, avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata. L’ufficio, costituitosi in giudizio, chiamava in causa l’agente della riscossione. Il collegio ha ritenuto fondata la contestazione relativa al difetto di motivazione.
23 Marzo 2026
Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 7
Conto termico 3.0, motori accesi
Dopo lo stop deciso dal Gse lo scorso 3 marzo, il Conto Termico 3.0 si prepara a tornare operativo. La pausa dovrebbe terminare nel giro di alcune settimane. È servita al gestore per completare le verifiche sulle numerose istanze già pervenute. I numeri confermano, infatti, l’elevata aspettativa del mercato nei confronti dello strumento incentivante. Dopo la fine del 110% il Conto termico rappresenta uno dei pochi strumenti strutturati ancora in grado di sostenere gli investimenti nel settore dell’efficienza energetica. A differenza delle detrazioni fiscali, infatti, il meccanismo prevede l’erogazione di un contributo diretto, con tempi generalmente più brevi e con una struttura che consente una maggiore prevedibilità dell’incentivo riconosciuto.
23 Marzo 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8
Dichiarazione integrativa, paletti al diritto alla detrazione
Nella recente risposta a interpello n. 58 dello scorso 3 marzo l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che lo strumento della dichiarazione integrativa a favore non può essere utilizzato per recuperare l’Iva sugli acquisti non detratta nel periodo di competenza, salvo il caso in cui la detrazione, a suo tempo, non sia stata esercitata per ‘mero errore’. Nella stessa risposta, concernente il quesito con il quale una società che, in ossequio al precedente orientamento, non aveva detratto l’Iva sui ‘transaction cost’ sostenuti nell’ambito di un’operazione di Mlbo, chiedeva di conoscere le modalità di recupero di detta imposta a seguito del mutato orientamento manifestato con la risoluzione n. 7/2026, l’Agenzia afferma che, a determinate condizioni, è possibile presentare istanza di rimborso.
23 Marzo 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10
Divisione tra coniugi, fisco light
Nell’ordinanza n. 2433/2026 la Cassazione civile tributaria ha stabilito che l’esenzione dalle imposte di registro e di bollo e da ogni altra tassa prevista dalla legge per ‘gli atti, i documenti e i provvedimento relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio’ spetta ‘anche in relazione alla sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi’. Infatti, la ratio del beneficio tributario risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che giungono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalle lite divorzili, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi, né lo scioglimento della comunione che, insieme ai trasferimenti, non costituiscono indice di capacità contributiva.
23 Marzo 2026
Italia Oggi - Stefano Loconte, Giulia Maria Mentasti - Pag. 11
Debiti fiscali, reato non scontato
No ad automatismi sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 5760 dello scorso 12 febbraio con la quale si è pronunciata sulla configurabilità del suddetto reato in caso di costituzione di un fondo patrimoniale in presenza di debiti tributari. I giudici di legittimità, annullando la sentenza di condanna oggetto di impugnazione, hanno chiarito che la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera il giudice dalla necessità di motivare sull’idoneità concreta della segregazione patrimoniale a evitare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria, dovendosi provare che la creazione del patrimonio separato è finalizzata a rendere inefficace il recupero del credito erariale. Il caso: i giudici d’appello di Milano avevano condannato gli imputati per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in relazione alla costituzione di un fondo patrimoniale in pendenza di debiti tributari.
23 Marzo 2026
Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20
Imposte anticipate e differite da maneggiare con cautela
La fiscalità differita nasce da differenze tra valori civilistici e fiscali, che possono essere permanenti o temporanee, destinate a riassorbirsi nel tempo secondo l’Oic 25. Le differenze temporanee possono derivare da operazioni con o senza effetti sul conto economico e si distinguono in imponibili e deducibili. Le prime generano imposte differite, le seconde imposte anticipate. Le imposte differite sono iscritte tra i fondi passivi, mentre le anticipate tra le attività dello stato patrimoniale. Nel tempo, tali poste vengono progressivamente stornate a conto economico. La corretta stima del recupero delle imposte anticipate rappresenta un aspetto particolarmente complesso.