Rassegna Stampa Fiscale

9 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 17

Sanatoria liti, il Comune non può sospendere i termini processuali

In occasione di Telefisco 2026 il ministero dell’Economia ha chiarito che il Comune che delibera la definizione agevolata delle liti pendenti non può stabilire una sospensione dei termini processuali, ad esempio, ai fini della proposizione dell’appello, poiché ciò non è previsto dalla normativa di riferimento, anche se è auspicabile un intervento legislativo correttivo. In risposta ad un’altra questione sollevata il Mef dà il via libera alla possibilità di disporre la definizione agevolata della tariffa rifiuti (Tia) puntuale, nonostante si tratti di un’entrata che non appare nel bilancio comunale. I due argomenti trattati riguardano la previsione della manovra 2026 che consente agli enti territoriali di deliberare forme di definizione agevolata delle proprie entrate, incluse quelle afferenti al contenzioso pendente. La disciplina di riferimento è rimessa al regolamento locale, con l’unico limite rappresentato dal fatto che la sorte capitale non può mai essere intaccata. 


9 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Francesco Falcone - Pag. 17

Ricorsi accolti con rinvio: tributo provvisorio restituito con interessi

Il Mef chiarisce che il contribuente, cui la Cassazione accoglie il ricorso con rinvio, ha diritto alla restituzione delle somme versate in via provvisoria, comprensive degli interessi. Tale diritto deriva dall’art. 68 del Dlgs 546/1992 e non richiede una decisione definitiva di merito. Gli interessi hanno natura compensativa e servono a reintegrare il contribuente del mancato godimento delle somme trattenute dall’Erario. L’accoglimento con rinvio elimina il titolo giuridico della riscossione provvisoria, rendendo il pagamento privo di causa. In ambito di spese legali, il difensore antistatario deve fatturare sempre al proprio cliente e non all’ente impositore soccombente. Se il cliente è deceduto e l’eredità non è accettata, la fattura va intestata alla curatela dell’eredità giacente, se esistente. 


9 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 17

Atto nullo in parte, l’ente calcola lo sgravio

In risposta a un quesito formulato nel corso di Telefisco 2026 il ministero dell’Economia ha chiarito che nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva del giudice tributario, che annulli in parte l’atto impositivo, l’ente ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale adottando i consequenziali provvedimenti di sgravio e, nel caso, di rimborsare l’eccedenza versata. In caso di debito residuo, dovranno essere emessi i necessari atti di liquidazione dell’importo dovuto. Al Mef era stato chiesto quale fosse l’atto con il quale l’ente locale può riliquidare l’imposta e richiederla al contribuente, a seguito di una sentenza passata in giudicato con cui il giudice tributario aveva annullato parzialmente un accertamento, disponendo a carico dell’ente l’obbligo di rideterminare l’imposta accertata. 


9 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Sirocchi - Pag. 19

Trasferte e rimborsi spese, la tracciabilità affianca gli obblighi documentali

A un anno dalle modifiche sulle spese di trasferta, il quadro normativo è stabile e l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2025, ha fornito le istruzioni operative prevedendo un forte aumento di gettito dal 2026. Dal 1°gennaio 2025, per evitare la tassazione dei rimborsi spese in Italia, è obbligatorio l’uso di pagamenti tracciabili. La novità si inserisce nella disciplina generale del Tuir, che distingue tra trasferte nel comune e fuori comune. Per le trasferte fuori comune restano i tre sistemi alternativi di rimborso: analitico, forfettario e misto, ciascuno con specifici limiti di esenzione. Nel sistema analitico e in parte nel forfettario si applica un ‘doppio obbligo’: tracciabilità dei pagamenti e adeguata documentazione. Per i trasporti di linea basta la prova della spesa, senza tracciabilità del pagamento. Dal 2025 la tracciabilità condiziona anche la deducibilità delle spese dal reddito d’impresa, introducendo una doppia penalizzazione fiscale. 


9 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Marco Piazza, Andrea Vasapolli - Pag. 19

Aggiunto al costo fiscale il conferimento di quote imputato a riserva

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 9/2026, ha affermato che può fruire del regime ‘a realizzo controllato’ ex art. 177, comma 2, del Tuir il conferimento di una partecipazione di controllo in una società di capitali eseguito dall’unico socio della conferitaria, senza che quest’ultima aumenti il proprio capitale sociale. La risposta delle Entrate tratta il caso di un conferente unico socio che non riceve partecipazioni in cambio al suo apporto, in quanto la conferitaria lo imputa per intero a riserva. Secondo l’Agenzia, essendo il conferente già unico socio della conferitaria, l’eventuale imputazione a capitale di una seppur minima parte del conferimento avrebbe avuto una valenza meramente formale, non completando alcuna modifica alla percentuale di partecipazione al capitale sociale già detenuta dal conferente. 


9 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Greco, Giulia Sorci - Pag. 20

Opere d’arte, per l’intento speculativo la vendita deve essere già prevista

Nella sentenza n. 12832/19/2025 la Cgt di primo grado di Roma ha stabilito che la preordinazione, ovvero ‘l’intenzione già programmata di vendere’ un’opera d’arte appena acquistata, dovrebbe qualificarsi come requisito utile all’individuazione dell’intento speculativo nell’ambito della fiscalità correlata alle opere d’arte. Nel caso analizzato l’Agenzia delle Entrate aveva contestato al contribuente, erede di una famiglia di industriali molto attiva nel settore del collezionismo, il mancato versamento delle imposte sui redditi per talune operazioni di compravendita di opere d’arte, riqualificando la fattispecie nell’ambito di quelle assoggettate a reddito di impresa conseguito da mercante d’arte. Il contribuente sosteneva che la totalità delle opere vendute fossero pervenute per effetto di donazioni e lasciti ereditari. Secondo i giudici romani per individuare l’intento speculativo occorre guardare alla preordinazione. 


9 Febbraio 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 8

Pmi, compliance con distinguo

L’Agenzia delle Entrate tenta la strada dell’adempimento collaborativo anche con le Pmi, ma non a costo zero. Con il provvedimento dello scorso 3 febbraio diventano operative le regole attuative del nuovo regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale. L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ha diffuso un comunicato stampa che illustra le modalità e i vantaggi dell’istituto in parola, destinato a trovare applicazione per il biennio 2026-2027. Si tratta, in sostanza, di una versione light della compliance pensata per le grandi imprese. La novità di maggior rilievo riguarda i potenziali aderenti. Il nuovo regime è rivolto ai contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per accedere all’adempimento collaborativo ‘tradizionale’ ma che decidono comunque di dotarsi di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. 


9 Febbraio 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 9

Stp, compensi senza la ritenuta

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 21/2026, fornisce chiarimenti sui crediti maturati da un’associazione professionale ma riscossi da una società tra professionisti. Per l’Amministrazione finanziaria nessuna ritenuta va operata sui compensi incassati dalla Stp dopo la scissione dell’associazione. La delucidazione riguarda un tema di grande interesse e attualità per i professionisti coinvolti in operazioni di riorganizzazione: il trattamento delle ritenute d’acconto sui compensi professionali maturati da un’associazione, ma incassati da una società tra professionisti a seguito di una scissione totale. Il passaggio dell’attività professionale esercitata in forma associata a quella svolta tramite Stp non altera la natura dei compensi ai fini reddituali, ma incide in modo decisivo sul regime delle ritenute, che segue la qualificazione del soggetto percettore al momento dell’incasso. 


9 Febbraio 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

Irreperibilità, ricerche in chiaro

La Corte di cassazione, sezione civile tributaria, nell’ordinanza n. 33429 depositata il 22 dicembre 2025, ha indicato la corretta procedura semplificata in caso di irreperibilità. In tema di procedure di notificazione agli irreperibili il messo notificatore che accerti l’irreperibilità assoluta del destinatario deve indicare dettagliatamente le ricerche effettuate. La sottoscrizione di un modello prestampato che riporta generiche espressioni senza specificare le ricerche impedisce il controllo del suo operato e comporta l’invalidità della notifica. La vertenza affrontata dai giudici di legittimità tratta il caso di un ricorso introduttivo proposto da una contribuente contro una intimazione di pagamento. La pretesa si basava su una cartella esattoriale che lo stesso contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto regolarmente. 


9 Febbraio 2026
Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 11

Autotutela sostitutiva ampia

Gli enti impositori possono adottare in qualsiasi momento gli atti di autotutela sostitutiva, qualora rilevino dei vizi formali o sostanziali riguardanti gli accertamenti emanati. Può essere annullato un accertamento viziato e può essere emesso un altro atto, anche se non è sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi, nonostante ciò comporti la richiesta di un tributo maggiore e di una sanzione più elevata. Il provvedimento frutto dell’attività del riesame deve essere notificato entro il termine di decadenza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 1284 dello scorso 21 gennaio. Secondo i giudici di piazza Cavour non servono fatti nuovi per annullare legittimamente un avviso di accertamento quando c’è la consapevolezza di aver commesso un errore nella redazione dell’atto impositivo. 


9 Febbraio 2026
Italia Oggi - Francesco Campanari - Pag. 12

Zes e Zls, procedura sdoppiata

Con due provvedimenti, entrambi del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per fruire del credito d’imposta legato agli investimenti realizzati nella Zes unica e nelle zone logistiche semplificate (Zls). Ai fini della fruizione del credito in parola sono necessarie due comunicazioni: una comunicazione preventiva e una integrativa.  La prima per comunicare l’ammontare delle spese che si intendono sostenere per l’anno in questione; la seconda, integrativa, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti. Occorre, inoltre, una certificazione del revisore aziendale per attestare la corrispondenza tra l’effettivo sostenimento delle spese dichiarate e le scritture contabili dell’impresa. 


9 Febbraio 2026
Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20

Rinnovabili, già nei bilanci 2025 vanno contabilizzati i benefici

L’Oic ha chiarito che i soggetti Oic adopter possono contabilizzare già nel 2025 i benefici economici dei contratti Energy Release 2.0. Il beneficio è qualificato come contributo in conto esercizio e sorge quando il Gse comunica l’esito dell’assegnazione, a condizione che il contratto sia stipulato nel 2025. Il parere riguarda il caso in cui l’impresa energivora trasferisca a terzi, tramite addendum o asta, tutti gli obblighi contrattuali. La rilevazione nel bilancio 2025 richiede che il rischio di restituzione dei benefici al Gse sia considerato remoto. Ciò avviene solo se, entro la data di formazione del bilancio, è concluso l’addendum o l’asta con esito positivo. Il beneficio di competenza 2025 deve inoltre essere stimabile in modo attendibile, tenendo conto delle informazioni disponibili entro la chiusura del bilancio. 


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