Lo scorso anno in Italia sono state liquidate 111,3 milioni di dichiarazioni doganali, di cui 104,9 milioni per vendite online. Nel 2021 questo dato era dieci volte più piccolo (10,2 milioni): l’incremento rispecchia il boom dei mini pacchi. Acquisti per pochi euro che hanno invaso il mercato europeo ed italiano. Alle quasi 105 milioni di spedizioni di modico valore rilevate nel 2025 corrispondono oltre 396 milioni di articoli, quasi tutti spediti in Italia dalla Cina. Ma la crescita delle vendite online si riflette solo in minima parte sui tributi riscossi. Se le dichiarazioni doganali per e-commerce sono salite del 928,4% tra il 2021 e il 2025, gli incassi fiscali sono aumentati solo del 25,4%, passando da 2,63 a 3,3 miliardi. L’effetto dei mini-pacchi si vede anche nell’importo medio riscosso per dichiarazione liquidata, sceso in 4 anni dal 184 a 30 euro.
Rassegna Stampa Fiscale
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 6
Boom dei mini-pacchi: 105 milioni di pratiche ma i dazi non decollano
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore - Antonio Iorio, Valentina Maglione - Pag. 12
Antiriciclaggio, organismo-filtro per le segnalazioni dei notai
Lotta alla criminalità. Il decreto legislativo 122/2026, in vigore dal prossimo 23 luglio, prevede la nascita di un nuovo organismo che supporterà i notai nelle segnalazioni di operazioni sospette (Sos) di riciclaggio. Si tratterà di una struttura indipendente, istituita presso il Consiglio nazionale del Notariato che gestirà in modo accentrato i dati antiriciclaggio dei notai; per farlo, sarà creata una nuova banca dati ad hoc. L’obiettivo del nuovo impianto è quello di rafforzare la prevenzione e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Cuore del sistema è la banca dati che i notai dovranno alimentare con le copie autentiche degli atti, i dati e le informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio. Il provvedimento precisa che i notai restano ‘pienamente responsabili’ dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 13
Tax credit comprati a sconto, verso l’imposta flat del 26%
Il quarto decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, al momento all’esame delle commissioni parlamentari, prevede, per i professionisti, un’aliquota sostitutiva al 26% dei differenziali positivi derivanti dall’acquisto di crediti d’imposta, inclusi quelli rappresentati dai bonus edilizi. Per effetto della nuova formulazione, il reddito di lavoro autonomo è determinato come differenza tra tutte le somme e i valore in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Il prelievo sarà versato sulle quote compensate. Prevista una disciplina transitoria. Le nuove regole si potranno applicare anche ai crediti acquistati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, mediante dichiarazione integrativa.
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 18
Appaltatori o general contractor: per il bonus verifica sostanziale
Bonus edilizi. Il fisco ha acceso i riflettori sui lavori affidati a soggetti qualificati, come i general contractor. Da qui sono nate le contestazioni sui crediti fondate sull’idea che il margine applicato da tale soggetto non sia parte del corrispettivo agevolabile, ma costituisce invece un compenso per mera attività di coordinamento non detraibile. Il problema nasce dal fatto che in molte situazioni concrete il soggetto così denominato non è un general contractor ‘puro’, ma un vero appaltatore ovvero un’impresa che ha assunto nei confronti del committente l’obbligo di realizzare l’intervento, con organizzazione dei mezzi necessari, responsabilità per l’esecuzione dell’opera e facoltà di ricorrere al subappalto. In questi casi, il margine dell’impresa non rappresenta un costo di intermediazione, ma il normale margine di commessa proprio del contratto di appalto. Per arginare queste contestazioni il fisco è intervento con un atto di indirizzo interno e poi con la risoluzione 17/E/2026.
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessandro Mattavelli - Pag. 20
L’AI per i commercialisti: il set di soluzioni disponibili
Il set di soluzioni oggi disponibili a favore dei professionisti gravita su tre principali aree di utilizzo: la ricerca documentale e normativa, la predisposizione di presentazioni e la generazione di contenuti interattivi. Il primo strumento, utile per chi si approccia ancora timidamente all’AI è NotebookLM di Google che permette di consultare solo i documenti caricati dall’utente, fornendo risposte corredate da citazioni puntuali. Le funzioni di deep research accelerano le ricerche e la produzione di report, pur richiedendo la verifica delle fonti primarie. Altri strumenti come Gamma, Copilot e Claude Artifacts, facilitano la realizzazione di presentazioni, dashboard e applicazioni interattive, anche con maggiori garanzie per la gestione dei dati. In questo scenario l’AI rappresenta un supporto alla produttività ma non sostituisce il giudizio professionale.
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli - Pag. 21
Cpb, sulla scelta pesano le rettifiche al reddito e al valore della produzione
I contribuenti soggetti agli ISA 2025 e che non hanno già optato per il concordato preventivo biennale 2025-2026 sono chiamati a decidere se effettuare questa scelta per il biennio 2026-2027. Quelli con periodo d’imposta solare dovranno poi formalizzare l’eventuale assenso entro il prossimo 2 novembre, termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025. Tra le variabili che influenzano la scelta non vanno ignorate le rettifiche al reddito concordato previste dal decreto Cpb, in particolare all’interno dell’art. 15 per i lavoratori autonomi e all’art. 16 per le imprese, con l’art. 17 che estende all’Irap l’efficacia di alcune componenti se e in quanto compatibili con la specifica base imponibile (Vap, valore aggiunto della produzione netta). L’incidenza delle variabili cambia se esse precedono il biennio o vi rientrano.
13 Luglio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Nicola Borzomì, Fabrizio Cancelliere - Pag. 22
Osservazioni sullo schema d’atto, serve una risposta analitica del Fisco
La Cgt di II grado della Campania, con la sentenza 3350 del maggio 2026, boccia la risposta generica del fisco sullo schema d’atto. Viola, infatti, il contraddittorio l’utilizzo di formule generiche come la mancata produzione di documenti utili. Lo Statuto del contribuente impone al fisco di motivare l’atto conclusione del contraddittorio endoprocedimentale con specifico riferimento alle osservazioni del contribuente che non intende accogliere. Quando il contribuente deposita la documentazione analitica, idonea a contestare una ricostruzione induttiva del reddito, l’ufficio non può limitarsi a una formula di stile che affermi, in termini generici, la non utilità dei documenti prodotti. L’obbligo di motivazione chiede una valutazione analitica di ciascun documento con le ragioni per cui non risulti idoneo.
13 Luglio 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8
Rettifiche di prezzi infragruppo fuori dall’Iva (salvo accordi)
Con la sentenza 13 maggio 2026, causa C-603/24 la Corte di giustizia Ue ha fornito il proprio indirizzo in merito all’applicazione del principio del transfer pricing. L’aggiustamento dei prezzi fra le società del gruppo, nella fattispecie fra produttori e distributori di autoveicoli, volto ad assicurare un range di redditività sulla base degli accordi contrattuali, non è soggetto all’Iva. È ininfluente che l’importo dell’aggiustamento sia calcolato sulla base dei costi di riparazione dei veicoli che i distributori hanno dovuto sostenere dopo la vendita dei veicoli e che sia stato regolato attraverso l’emissione di note di credito o di debito, salvo che non sussiste un rapporto giuridico rivelatore di prestazioni di servizi verso corrispettivi. La sentenza offre un importante contributo per l’applicazione del principio del transfer pricing nei casi concreti ovvero nei casi in cui i giudici individuano operazioni imponibili ai sensi della direttiva Iva.
13 Luglio 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 9
Allineati Fisco e Comitato della Ue
In materia di Iva, gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento infragruppo non producono automaticamente effetti fiscali, poiché il principio di libera concorrenza, valido per le imposte dirette, si applica all’Iva solo in casi specifici. Secondo la giurisprudenza europea e l’Agenzia delle Entrate, tali rettifiche assumono rilevanza Iva solo se rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, con un collegamento diretto tra pagamento e operazione. In assenza di tali presupposti, gli aggiustamenti sono considerati semplici riallineamenti dei margini di profitto e restano esclusi dall’imposta. Diverso è il caso delle importazioni, dove gli aggiustamenti possono incidere sulla base imponibile doganale e, di conseguenza, anche sull’Iva dovuta.
13 Luglio 2026
Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 10
Cut, termini serrati da rispettare
La Suprema corte ha dedicato l’ordinanza 2999/2022 al contributo unificato che ha natura tributaria. Gli inviti al pagamento, in caso di omesso o insufficiente versamento, devono essere impugnati entro 60 giorni dalla notifica. Si tratta di un atto liquidatorio dell’imposta che, decorso il suddetto termine, diventa definitivo e inoppugnabile. Il contributo è soggetto al termine di prescrizione decennale. Questo è il principio che fa da comune denominatore a diverse pronunce di giudici di legittimità. Il contributo, dovuto per tutte le cause, è un tributo erariale e ha natura fiscale. È soggetto alla prescrizione decennale e non quinquennale. Gli atti con i quali viene richiesto sono impugnabili innanzi al giudice tributario ancorché non sia indicato tra i provvedimenti elencati dall’art. 19 del Dlgs 546/1992. La stessa natura ha il doppio contributo, che soggiace alle stesse regole e ha una funzione preventiva, deterrente e sanzionatoria nei confronti di chi porta avanti delle cause perse.
13 Luglio 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 11
Frontalieri, distinguo al regime
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 132 dello scorso 2 luglio, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni. I dipendenti della Banca d’Italia, anche quando risiedono in Francia e lavorano in prevalenza da remoto, sono tassati solo in Italia. Il Fisco ha negato ad un lavoratore l’accesso al regime dei frontalieri e ricondotto le retribuzioni della Banca centrale alle ‘funzioni pubbliche’ dell’articolo 19 della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, tassate solo nel Paese della fonte.
13 Luglio 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12
Bonus senza il bis
La Cassazione tributaria, nell’ordinanza n. 19010/2026 depositata in cancelleria lo scorso 10 giugno, ha stabilito che in tema di accesso all’agevolazione per l’acquisto della prima casa, la norma richiede che il contribuente non abbia già fruito dei medesimi benefici in relazione ad altro immobile sul territorio nazionale e, per tale motivo, fa riferimento anche a diritti che non consentono di godere del bene come la nuda proprietà, nonché alla titolarità di quote senza alcuna specificazione, così che non può esservi dubbio in ordine al fatto che rilevano anche quelle di entità minima. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda il ricorso di un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, relativo alla revoca delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’abitazione principale.