Rassegna Stampa Fiscale

11 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Bonus casa in frenata, l’Irpef sale per i redditi da 29 mila euro

Agevolazioni. Con le dichiarazioni dei redditi di quest’anno inizierà a vedersi il calo del bonus casa. Ad essere coinvolti sono almeno un contribuente su quattro, ma la percentuale sfiora il 52% tra coloro che dichiarano un reddito oltre i 29 mila euro, con punte del 70%-80% nelle fasce reddituali più alte. Per questi soggetti i bonus casa nelle ultime dichiarazioni hanno alleviato il peso dell’imposta di 1-2 punti in termini di aliquota effettiva media, contando anche l’ecobonus.Quanto e per chi si ridurrà il risparmio fiscale lo si vedrà dal 14 maggio, quando sarà possibile modificare e inviare il modello 730 precompilato. In quel momento molti proprietari di immobili vedranno concretamente i tagli varati dai Governi per contenere la spesa pubblica gravata dal Superbonus. Quest’anno incide il mix di detrazioni ridotte, tetto agli oneri e minori spese.


11 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 20

Opzioni, revoche e garanzie Iva vanno ai tempi supplementari

Dopo la scadenza del 30 aprile per i contribuenti Iva è tempo di pensare ai nuovi appuntamenti. Entro il 29 luglio, infatti, è possibile ancora presentare la dichiarazione relativa al 2025, evitando che diventi omessa a tutti gli effetti.  Potrà essere trasmessa anche una dichiarazione integrativa di un modello già inviato, beneficiando così delle sanzioni per la dichiarazione inesatta. In questa fase è possibile accorgersi di dimenticanze in materia di opzioni e revoche di cui al quadro VO della dichiarazione. In caso di opzioni e revoche Iva la dichiarazione è solo inesatta. Per la liquidazione Iva di gruppo, invece, l’opzione va indicata preventivamente nel quadro VG. In caso di omissioni, può valere la ‘remissio in bonis’, con integrazione e sanzione fissa. Entro 90 giorni è possibile presentare le garanzie Iva di gruppo, evitando sanzioni maggiori. 


11 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 21

Beni strumentali, la plusvalenza porta al ricalcolo dell’acconto

Le novità introdotte con la legge di Bilancio 2026 sulle modalità con cui le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese non impattano sulla compilazione della dichiarazione né modificano il calcolo delle imposte sui redditi da versare a saldo. Tuttavia, possono avere un significativo effetto sugli acconti d’imposta 2026, tanto è vero che le istruzioni segnalano l’intervenuta novità. L’impatto sulla compilazione si avrà, invece, per le imprese che, con il modello Redditi 2026, si troveranno a dichiarare un periodo d’imposta iniziato dopo il 31 dicembre 2025, in quanto in tal caso le modifiche si applicano anche sulla determinazione del reddito imponibile. Nessuna novità, invece, su saldi e acconti d’imposta per le imprese che hanno percepito dividendi o hanno realizzato plusvalenze agevolate Pex.


11 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Vignoli - Pag. 22

Spese di trasferta tracciabili: rimborsi in Redditi 2026

I modelli dichiarativi 2026 fanno i conti con le novità introdotte dalla manovra 2025. Le spese rimborsate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni del dipendente non sono imponibili per il lavoratore e sono deducibili per l’impresa anche ai fini Irap, a condizione che, dal 1°gennaio 2025, vengano pagate con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dgls 241/1997. In pratica, il trattamento fiscale per il dipendente e l’impresa va di pari passo: in carenza di pagamento tracciabile, la penalizzazione è duplice in quanto il rimborso è assoggettato a imposte e contributi e, inoltre, la società non deduce il costo, riflettendosi in una doppia tassazione. Il vincolo di tracciabilità riguarda anche i rimborsi effettuati da e in favore di lavoratori autonomi.


11 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli, Alessandro Germani - Pag. 23

Conferimento di partecipazioni elusivo senza sostanza economica

Dalla sentenza n. 50 depositata lo scorso 5 febbraio pronunciata dalla Cgt di Bergamo emerge che costituisce abuso del diritto l’operazione di conferimento della partecipazione effettuata da una persona fisica in regime di neutralità se l’operazione è priva di sostanza economica e non supportata da ragioni extrafiscali apprezzabili. L’indebito vantaggio fiscale contestato dall’Agenzia riguarda la mancata emersione di materia imponibile sul conferimento del controllo che ha così potuto beneficiare della neutralità indotta. La contestazione delle Entrate parrebbe confinata al materiale conferimento e non alla successiva cessione in Pex. Detto diversamente, sembrerebbe che l’Agenzia abbia contestato il conferimento come atto privo di sostanza economica. 


11 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Greco - Pag. 23

Motorsport e pubblicità, tra evento e clientela collegamento visibile

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, nella sentenza n. 55 dello scorso 28 gennaio, ha sostenuto che il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un’aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. I giudici tributari hanno contestato ad una società italiana la deducibilità, per carenza di inerzia, dei costi sostenuti per una sponsorizzazione nel campionato Fia di Formula 2. Il contratto prevedeva l’esposizione del marchio aziendale sulla livrea di alcune vetture di una scuderia e la sua diffusione attraverso ulteriori strumenti promozionali. 


11 Maggio 2026
Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 7

Un iperammortamento in salita

Aumentano gli adempimenti burocratici legati all’iperammortamento. E crescono, pure, i costi di procedura. In aggiunta alle 3 comunicazioni obbligatorie già operative, vengono richieste 2 comunicazioni periodiche annuali contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti agevolabili realizzati, all’incentivo che è stato utilizzato nell’anno e all’incentivo che si prevede di utilizzare. Attenzione anche agli investimenti per l’autoproduzione energetica che non possono sviluppare tecnicamente una capacità produttiva sul piano energetico superiore al 105% del necessario per evitare la vendita speculativa a terzi di energia prodotta con gli incentivi fiscali. È quanto prevede il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l’iperammortamento gli investimenti realizzati nel periodo 2026-2028. 


11 Maggio 2026
Italia Oggi - Francesco Sbraletta - Pag. 8

Risanamento, 10 errori da evitare

I piani di risanamento devono costituire un percorso logico chiamato a spiegare come l’azienda possa rimanere sul mercato e a quali condizioni. Questa è la novità sostanziale che caratterizza il Codice della crisi d’impresa. Il piano non va valutato solo per il risultato finale promesso, ma per il metodo che collega diagnosi, interventi, numeri, finanza e controllo. La lista di controllo della composizione negoziata, aggiornata dal decreto dirigenziale, ha reso chiaro questo cambiamento: il piano deve essere sottoposto a un’analisi di coerenza, e l’aspetto è chiamato a verificarne la ragionevole perseguibilità. La stessa impostazione emerge dall’art. 56 del Codice della crisi, che richiede al piano attestato di indicare situazioni economico-patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie d’intervento, tempi, costi, ricavi attesi, fabbisogno finanziario e relative coperture. 


11 Maggio 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 9

Azione di responsabilità rapida

Dal 2026 i curatori avranno solo due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale per avviare azioni di responsabilità, pena la decadenza. Si passa in questo modo da un termine ampio (5 anni) a una scadenza fissa non prorogabile. La riforma del Dlgs 47/2026 obbliga i curatori ad accelerare verifiche contabili e valutazioni, soprattutto nei casi societari complessi. Restano dubbi sulle procedure già in corso, specie quelle aperte da oltre due anni, per il rischio di effetti retroattivi. Nel concordato liquidatorio il termine biennale vale espressamente, mentre nel concordato in continuità restano incertezze interpretative. Le azioni di responsabilità dovranno essere valutate prima e in modo più concreto nei piani di risanamento e liquidazione. 


11 Maggio 2026
Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 13

Illeciti fiscali, il rischio è esteso

Da due ordinanze della Cassazione tributaria, entrambe del 2026, emerge che il commercialista può essere punito dal fisco in concorso con la società cliente.  Il professionista può essere sanzionato in via amministrativa a titolo di concorso nella violazione tributaria compiuta dall’ente con personalità giuridica, anche se non tiene la contabilità ma è soltanto incaricato di inviare le dichiarazioni all’Erario. Il tutto, però, a patto che il lavoratore autonomo abbia compiuto azioni o omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che ne attestano il coinvolgimento al fine del concorso di persone nell’illecito. 


11 Maggio 2026
Italia Oggi - Francesco Campanari - Pag. 14

Sul 110% margini sotto la lente

Con la risoluzione n. 17/E dello scorso 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi del general contractor. Il documento distingue tra chi si limita a coordinare l’attività di professionisti e imprese, senza diritto ad agevolazioni, e chi, invece, assume l’obbligazione di realizzare i lavori, mantenendo la piena detraibilità delle spese. Secondo l’Agenzia, quando il margine dell’appaltatore sia riconducibile ad attività di mero coordinamento questo non sarà detraibile nell’ambito del Superbonus. Quando invece la fattura del general contractor recasse esclusivamente corrispettivi riconducibili all’esecuzione dell’appalto, gli uffici delle Entrate non potranno che riconoscerne la detraibilità, a meno che non motivino specificamente le ragioni per ricondurre una parte di essi ad attività di mero coordinamento. 


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