La Commissione europea vuole estendere la tassa sulla CO₂ alle frontiere a oltre 400 prodotti ‘downstream’, come automobili, elettrodomestici e componentistica. Allo studio anche l’estensione del Carbon border adjustment mechanism (Cbam) ad altri settori, tra cui vetro, ceramica, plastica, chimica e petrolchimica, oltre alle attuali categorie di cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità. Il Regno Unito introdurrà un proprio Cbam dal 2027, segnalando una possibile diffusione internazionale del modello europeo con effetti sulle filiere e sugli approvvigionamenti.
Rassegna Stampa Fiscale
28 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore - Sabrina Ferrazzi - Pag. 8
Tassa sulla CO₂ alle frontiere: la Ue prova l’estensione
28 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - M.Cerofolini, L.Pegorin, G.P.Ranocchi - Pag. 20
Cpb 2026, la partita dell’adesione si gioca sulle imposte bloccate
Il 2 novembre scade la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027. Per alcuni contribuenti si tratterà di un rinnovo, per altri di una nuova esperienza. Di certo, dovrà essere una scelta consapevole perché irrevocabile. Le novità arrivate con il decreto legge Omnibus 148/2026 hanno rinnovato l’appeal del patto con il fisco e in alcuni casi potrebbero spostare l’ago della bilancia verso l’adesione. L’elemento reddituale è da attenzionare con cura. La prospettiva di non vedersi tassare l’eccedenza di reddito prodotto rispetto a quello concordato resta l’attrattiva più significativa. Completa il quadro la possibilità che la base imponibile pattuita ai fini delle imposte dirette sia la stessa valida anche agli effetti contributivi, prefigurando un ulteriore risparmio. I professionisti con cassa però continuano a versare sul reddito effettivo e non su quello concordato.
28 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 21
Dilazione negata per i debiti stralciati dalla rottamazione 5
Nel corso di Speciale Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di riscossione. Il primo evidenzia che non può chiedere la dilazione ordinaria dei carichi stralciati il debitore che ha riformulato la propria domanda di rottamazione 5 – attraverso il servizio ContiTu dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – stralciando alcune partite del debito da definire. Un altro dispone che in caso di procedura di fermo amministrativo del veicolo, l’unico atto impugnabile è il preavviso di fermo, poiché l’agente della riscossione non è obbligato a notificare successivamente il provvedimento di apposizione del vincolo.
28 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Vignoli - Pag. 22
Immobile ristrutturato, Iva al 10% anche se per il catasto è di pregio
La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con la sentenza n. 98 del febbraio 2026, ha stabilito che la cessione di un immobile ristrutturato è soggetta a Iva ridotta al 10% anche quando abbia ad oggetto un’abitazione di lusso. La vicenda trattata dai giudici veneti riguarda una cessione avvenuta nel 2018 di un immobile di categoria catastale A/8 (abitazione di lusso) oggetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da artigianale a residenziale, di un fabbricato a Bassano del Grappa. La Corte rileva che la classificazione catastale A/8 rientra nell’ambito del n. 127- quinquiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 ed è quindi soggetta all’aliquota ridotta nella misura del 10%.
28 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - Pag. 23
Riorganizzazioni a rischio abuso senza solidi obiettivi extra-fiscali
Nelle riorganizzazioni occorre distinguere la legittima ricerca della soluzione fiscalmente più efficiente dalle costruzioni che utilizzano formalmente le norme per conseguire vantaggi contrari alla loro finalità. L’abuso del diritto si distingue dall’evasione: quest’ultima presuppone la violazione di una disposizione tributaria, mentre nell’abuso gli atti sono formalmente corretti, ma il risultato ottenuto contrasta con la finalità delle norme o con i principi dell’ordinamento tributario. Punto centrale è la valutazione del progetto nel suo complesso. Una fusione, una scissione o un conferimento possono essere legittimi: tuttavia, quando fanno parte di una sequenza, occorre verificare quale sia il risultato perseguito e se i diversi passaggi abbiano una funzione economica effettiva. La presenza di un risparmio d’imposta non basta a configurare abuso. La norma tutela la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi e tra operazioni che comportano un differente carico fiscale.
28 Settembre 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Ivan Demuro - Pag. 24
Amministratori, stretta sulle attività in concorrenza con la propria società
In base al Dlgs 47/2026 non basta una generica autorizzazione assembleare o statutaria per svolgere attività in concorrenza con la società. Occorre una specifica autorizzazione dell’assemblea che descriva puntualmente l’attività concorrenziale che la stessa dovrà autorizzare. Si tratta di un’autorizzazione ad personam che riguarda il singolo specifico amministratore. L’eventuale autorizzazione statutaria, che resta astrattamente possibile, non potrà quindi riguardare una generica attività in concorrenza ma dovrà sempre essere specifica e ad personam. Le nuove norme hanno inoltre ampliato i divieti: il divieto di concorrenza è esteso all’assunzione del ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. La rilevanza strategica va indicata con precisione in ogni singolo caso.
28 Settembre 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8
Servizi per beni immobili, l’abc per applicare il criterio speciale
Ai fini Iva, i servizi relativi a beni immobili sono tassati nel Paese in cui si trova l’immobile, indipendentemente da dove siano stabiliti prestatore e committente. Per uniformare l’applicazione di questa regola, l’Ue ha introdotto dal 2017 definizioni comuni di bene immobile e del necessario collegamento tra servizio e immobile. Sono considerati immobili terreni, fabbricati ed edifici, comprese opere come strade, ponti e impianti, purché non siano agevolmente smontabili o rimovibili. Rientrano inoltre gli elementi integrati nell’immobile, come porte, finestre, impianti e finiture, quando ne completano la struttura o la funzionalità. Sono immobili anche apparecchiature e macchinari installati permanentemente, se la loro rimozione comporta la distruzione o un’alterazione significativa dell’edificio. Per valutare la permanenza si considerano soprattutto criteri oggettivi, quali difficoltà, costi e tempi di rimozione e gli eventuali danni provocati al fabbricato.
28 Settembre 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10
Ricorsi in appello diretti a tutti
La Cassazione civile tributaria dedica l’ordinanza n. 24976/2026 del 3 settembre scorso al litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. Secondo i giudici di legittimità qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con la partecipazione congiunta dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’appello investa sia il merito della pretesa tributaria sia vizi propri della cartella di pagamento, sussiste litisconsorzio processuale per inscindibilità delle cause. In tale ipotesi, l’omessa notifica dell’appello a una delle parti che ha partecipato al giudizio di primo grado non comporta l’inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio; la mancata adozione di tale ordine determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
28 Settembre 2026
Italia Oggi - Alessandro Lattanzi - Pag. 11
Conferimenti a valore normale
L’Agenzia delle Entrate nega il realizzo controllato ex art. 177, comma 2 Tuir attraverso il conferimento di partecipazioni in una società semplice. Con la risposta a interpello n. 176/2026 dello scorso 21 settembre, l’Agenzia pone un importante vincolo alla pianificazione patrimoniale e alle riorganizzazioni familiari attuate attraverso tale tipologia di veicolo societario; ciò a causa dell’assenza di scritture contabili della conferitaria, che non permetterebbe di verificare la quota delle voci di patrimonio netto in essa formatosi. In altre parole, visto che il codice civile non prevede l’obbligo della tenuta delle scritture contabili e dato che gli amministratori sono tenuti a rendere conto della loro gestione ai soci esclusivamente attraverso l’obbligo di redazione di un rendiconto, non essendo prevista la redazione del vero e proprio bilancio d’esercizio, ne consegue l’impossibilità di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento.
28 Settembre 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 12
Fusione inversa, perdita salva
Con la risposta a interpello n. 172 dello scorso 15 settembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in una operazione di fusione inversa le perdite sono salve. Quando un fondo acquista una società attraverso un veicolo costituito solo a questo scopo e paga il prezzo con capitale proprio, la successiva fusione del veicolo nella società acquistata non comporta la perdita delle posizioni fiscali accumulate dall’una e dall’altra. L’Amministrazione finanziaria non ritiene applicabili i limiti dell’articolo 172, commi da 7 a 7-ter, del Tuir alle perdite, alle eccedenze di interessi passivi e alle eccedenze Ace maturate fino al 2023. E ciò benché ciascuna delle due società non superi uno dei due test previsti dalla norma: il veicolo quello di vitalità, la società acquistata quello patrimoniale, perché il suo valore di perizia è inferiore alle posizioni da riportare.
28 Settembre 2026
Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20
Bilanci, in corso d’anno è bene fare il check-up della continuità
Il tema della continuità aziendale è trattato dall’articolo 2086 del Codice civile il quale, al secondo comma, dispone che l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In sede di preparazione del bilancio la direzione aziendale è chiamata ad effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’impresa di continuare ad operare nel tempo. Il presupposto della continuità aziendale implica che la valutazione delle voci di bilancio tenga conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico destinato alla produzione di reddito.