Rassegna Stampa Fiscale

10 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 6

Fatture in ritardo, più tempo per gestire e recuperare l’Iva

Il decreto Omnibus va incontro alle richieste dei commercialisti ed estende i termini per registrare le fatture e per gestire la detrazione Iva (due anni, anziché uno). Le nuove regole dispongono che la detrazione è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e che anche l’annotazione di fatture e documenti d’importazione va comunque eseguita entro il medesimo termine, senza più alcun riferimento all’anno di ricezione dei documenti. La modifica è frutto delle pressioni degli operatori in cooperative compliance ma anche del successo della fatturazione elettronica che ha reso meno stringente l’esigenza di abbreviare i termini della detrazione. La novità dovrebbe anche risolvere il problema delle fatture ‘a cavallo d’anno’ relative a operazioni con Iva esigibile nell’anno X ma che, essendo ricevute nell’anno X+1, obbligavano alla detrazione nell’anno successivo. 


10 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - M.Cerofolini, L.Pegorin, G.P.Ranocchi - Pag. 12

Cessioni e operazioni agevolate: gli intrecci con il Cpb per il 2026

In vista della scadenza del 30 settembre di assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate imprese e lavoratori autonomi sono chiamati a coordinare la scelta con il concordato preventivo biennale 2026. Dovranno chiedersi quali possano essere gli effetti fiscali dell’operazione prescelta in presenza di un Cpb validamente in corso nel 2026 e nel caso di intenzione di accedere al Cpb per il biennio 2026-2027 entro il prossimo 2 novembre. Questa situazione riguarda anche coloro che, uscendo dal biennio 2024-2025, dovranno valutare una nuova opzione. Le plusvalenze derivanti da assegnazione o cessioni agevolate subiranno la tassazione agevolata definitiva dell’8%. In costanza di Cpb le plusvalenze verranno tassate separatamente e non in aumento del reddito originariamente concordato. Se le operazioni di assegnazione o cessione agevolata hanno ad oggetto immobili merce per il perfezionamento occorre la compilazione del quadro RQ e la liquidazione dell’imposta dovuta, in presenza ovviamente di un delta positivo. 


10 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - M.Cerofolini, L.Pegorin, G.P.Ranocchi - Pag. 12

Differenziali negativi, deduzione possibile

Le operazioni agevolate di assegnazione o cessione ai soci possono generare differenziali negativi, il cui trattamento fiscale varia in base alla tipologia di operazione e di bene. Nell’assegnazione di immobili patrimonio, la minusvalenza è irrilevante ai fini del reddito d’impresa, ma rileva ai fini Irap per il principio della presa diretta dal bilancio. Per i beni merce assegnati, il componente negativo è invece deducibile se determinato in base al valore normale ex art. 9 Tuir. Nella cessione agevolata, perdite e minusvalenze sono in linea di principio deducibili, sia per beni merce sia per immobili patrimonio. Anche in questo caso, però, la detrazione richiede che il corrispettivo sia determinato secondo il valore normale e non, ad esempio, secondo il valore catastale agevolato. Per chi aderisce al Cpb sono quindi deducibili le minusvalenze derivanti da cessioni agevolate di immobili patrimonio effettuate a valore normale. 


10 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 13

Iva, la Cassazione punta sulla rivalsa e nega lo scorporo sui ricavi accertati

Controlli e liti. I giudici di legittimità negano lo scorporo dell’Iva dai maggiori ricavi determinati in sede di accertamento, valorizzando l’esistenza, nell’ordinamento interno, del meccanismo di rivalsa successiva. Si tratta di una questione delicata non solo sotto un profilo pratico, per i destinatari di rettifiche per maggiori ricavi, ma anche rispetto al principio di neutralità dell’imposta, secondo cui questa non deve gravare sull’operatore economico ma sul consumatore finale. Con l’ordinanza 16155/2026, la Cassazione esclude lo scorporo dell’Iva dai maggiori ricavi accertati, valorizzando la possibilità della rivalsa. Secondo la Corte, tale meccanismo consente di preservare la neutralità dell’Iva, evitando che l’imposta resti definitivamente a carico dell’impresa. La Corte Ue, invece, ritiene che i ricavi occultati siano considerati comprensivi di Iva, da scorporare, proprio per evitare che il tributo diventi un costo per il soggetto passivo. L’eccezione ammessa riguarda i casi in cui la normativa nazionale consente una rivalsa successiva effettiva. 


10 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessia Urbani Neri - Pag. 14

Associazione sportiva dilettantistica, verifica concreta sull’attività svolta

Nella sentenza n. 1558 del maggio 2026, la Cgt di II grado della Puglia ha affermato che rientra nel regime agevolato previsto dall’articolo 148, comma 3, del Dpr 917/86 e dall’articolo 4, comma 4, del Dpr 633/1972, ai fini Iva, qualsiasi attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica, che sia accessoria o di completamento della principale attività svolta dall’ente. Secondo il collegio non solo la prevalente attività dei tesserati mirava al raggiungimento delle finalità statutarie di promozione della attività acquatiche, ma anche che le ulteriori discipline cosiddette ‘a secco’, come la ginnastica prenatatoria, rientrano nella principale attività svolta dall’ente, essendo connesse al nuoto. Pertanto è illegittimo l’atto impositivo fondato su dati di carattere formale. 


10 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Andrea Barison - Pag. 14

Beni e rapporti in Italia non bastano a smentire il domicilio all’estero

Beni e rapporti con l’Italia non bastano a dimostrare la residenza fiscale del contribuente. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio con la sentenza n. 3577 del giugno 2026. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento devono risultare concretamente idonei a provare la permanenza del domicilio nel territorio dello Stato. Il caso analizzato trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione i redditi percepiti nel 2017 da un ex pilota d’aereo iscritto all’Aire dal 2013 e residente in Thailandia, ritenendo che avesse mantenuto la residenza fiscale in Italia. Trattandosi del periodo d’imposta 2017, trovava applicazione l’articolo 2 del Tuir nella formulazione antecedente al Dlgs 209/2023. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Luciano De Angelis - Pag. 4

Bilanci, è corsa contro il tempo per il deposito senza sanzioni

Entro il 28 agosto anche le società ritardatarie dovranno presentare i bilanci al registro delle imprese. E può costare caro, anche oltre i mille euro, il ritardo ad amministratori e sindaci. La mancata presentazione del bilancio determina una conseguenza amministrativa certa in capo ad amministratori e sindaci, ma può anche cagionare, per i primi, ulteriori responsabilità. Le sanzioni pecuniarie per tale omissione sono disciplinate dall’art. 2630 c.c. che, nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, prescrive per ciascun membro del Cda e per ciascun sindacato il pagamento di una specifica sanzione amministrativa. Le sanzioni colpiscono ‘chiunque sia tenuto dalla legge agli adempimenti previsti a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio’. Essi sono, dunque, gli amministratori, i liquidatori e, se presenti, i sindaci della società o del consorzio. In merito a questi ultimi, tuttavia, i 30 giorni previsti dall’art. 2630 c.c., decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è manifestata l’inadempienza da parte degli amministratori stessi. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Alessandro Pratesi - Pag. 6

Crediti R&S, s’impone cautela Il riversamento va perfezionato

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5627/2026 che ha escluso l’applicazione retroattiva dei 5 criteri del Manuale di Frascati ai progetti realizzati fino al 31 dicembre 2019, non costituisce una leva per interrompere il piano rateale o chiedere il rimborso. Serve un intervento normativo ad hoc prima della scadenza dei termini previsti per il pagamento della terza rata: oggi, infatti, non versare o versare e chiedere il rimborso presenta indubbi profili di rischio. E al momento i contribuenti hanno le mani legate. La soluzione meno rischiosa prevede di estinguere il debito. La sentenza, in sostanza, può essere utilizzata per contestare l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati, ma non consente di interrompere il versamento a rate o di chiedere il rimborso di quanto già versato. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Alessandro Pratesi - Pag. 7

Liti fiscali decise sul filo di lana

I crediti d’imposta R&S rappresentano quasi un campo minato. Tutto si gioca sulla distinzione inesistente/non spettante. Su questa linea di confine si giocheranno, probabilmente, le future controversie in materia, poiché dalla qualificazione dell’indebita fruizione dipendono non solo la misura della sanzione e i termini di recupero, ma anche l’equilibrio tra esigenze di contrasto agli abusi e tutela dell’affidamento del contribuente. L’articolo prova ad illustrare cosa sono chiamati a fare i contribuenti e gli operatori professionali. Le recenti riforme delle sanzioni e del contenzioso tributario hanno tipizzato le definizioni, senza eliminare le incertezze applicative. Termini di recupero, sanzioni, contraddittorio e ruolo del Mimit continuano a creare orientamenti divergenti. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 8

Black list, i conti sono da rifare

L’articolo 27 dello schema di decreto legislativo correttivo omnibus, attuativo della delega fiscale, prevede che affrancare le partecipazioni black list costerà il 36%. Quindici punti in più rispetto alla misura ordinaria del 21%, con un versamento anche in 3 rate annuali, per tutte le partecipazioni non quotate. E per le quotate ‘paradisiache’ l’imposta sostitutiva dovrà essere corrisposta in unica soluzione: la rateizzazione è espressamente esclusa. Quindi occorre fare un test di convenienza, caso per caso, tra il prelievo a secco del 36% sull’intero valore periziato e l’Irpef progressiva sull’intera plusvalenza al momento del realizzo. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Francesco Sbraletta - Pag. 9

Transazioni, mai saltare la rata

Può costare cara la decisione di interrompere il pagamento delle rateizzazioni fiscali in essere, confidando nell’approvazione della proposta transattiva se il fisco esprime un diniego. È quanto sta emergendo dalla più recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate alle proposte di transazione fiscale formulate nell’ambito della composizione negoziata della crisi. Fino all’eventuale accettazione della proposta il debitore è tenuto a rispettare gli obblighi delle rateizzazioni esistenti. Infatti, il diniego del fisco  alla transazione può comportare la decadenza dalla rateizzazione. In tal caso, il debito residuo diventa nuovamente esigibile e possono riprendere le ordinarie procedure di riscossione, compromettendo il processo di risanamento. Fondamentale è la valutazione preventiva di rate omesse, condizioni di decadenza e sostenibilità finanziaria dei pagamenti durante l’istruttoria. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 10

Bollo a due velocità

Con la risposta a interpello n. 153 del 31 luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate precisa l’importo da versare per gli atti concessori. Il regime forfettario di 16 euro previsto per gli atti rilasciati in via telematica riguarda solo i provvedimenti della PA, mentre per i contratti e gli atti di obbligazione il tributo resta dovuto per ogni foglio, anche quando il documento nasce digitale. Dunque, bollo a due velocità nei procedimenti concessori digitali: il provvedimento con cui il fisco assegna la concessione, se rilasciato per via telematica, sconta l’imposta nella misura fissa di 16 euro, a prescindere dalla dimensione del documento. Ma il contratto e l’atto di obbligazione formati nell’ambito dello stesso procedimento, ancorché nativi digitali, pagano secondo la regola ordinaria: 16 euro per ogni foglio, pari a quattro facciate. 


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 11

Espropri, una sforbiciata all’iter

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E dello scorso 28 luglio, ha fornito chiarimenti sulla trascrizione dei decreti. Il documento stabilisce che il decreto di esproprio può essere trascritto nei registri immobiliari attraverso due modalità alternative o con la ‘doppia formalità’ o con la ‘formalità unica’. Dunque, per la trascrizione non serve più la relata di notifica del decreto, essendo sufficiente il verbale di immissione in possesso. La risoluzione, inoltre, conferma che la trascrizione ha valore di pubblicità notizia, poiché l’esproprio costituisce un acquisto a titolo originario. Infine, precisa che il decreto di occupazione d’urgenza non è un titolo idoneo alla trascrizione.  


10 Agosto 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

Riqualificazioni, margini stretti

Sulle plusvalenze da vendita di terreni edificabili la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21690/2026, ha stabilito che il fabbricato accatastato non può mai essere considerato ‘terreno edificabile’. La distinzione tra bene edificato e non edificato è alternativa e non ammette tertium genus, sicché il Fisco non può riqualificare la vendita di un edificio come cessione di terreno edificabile; di più: la proroga dei termini di accertamento può operare solo se esiste un obbligo dichiarativo violato, ovvero se la plusvalenza è effettivamente imponibile ai sensi dell’art. 67 del Tuir. 


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