Rassegna Stampa Fiscale

11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 4

Fisco, la corsa dei crediti: compensazioni a 53 miliardi

I dati del 2025 evidenziano un’ulteriore crescita degli importi utilizzati nel mod. F24 per abbattere il conto delle altre imposte dovute. Rispetto al 2024, l’incremento è di quasi 2,8 miliardi di euro, mentre nel confronto sul 2023 lo spread è ancora maggiore: quasi 4,3 miliardi. Ma è il dato in valore assoluto a far capire l’ordine delle grandezze in campo: oltre 53 miliardi di euro. I due maggiori azionisti sono le imposte dirette con il 55,2% e l’Iva con il 42,5%, mentre una quota residua (2,3%) fa riferimento alle entrate territoriali. La crescita delle compensazioni è legata anche alle agevolazioni edilizie erogate sotto forma di crediti d’imposta ma anche alle misure straordinarie varate per uscire dalla crisi economica prodotta dalla pandemia. La dinamica in crescita spiega il motivo per cui si sta cercando una via legislativa per delimitare il campo di utilizzo. 


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 4

Lo sconto bollette nel fringe benefit: deducibili i costi

I benefici riconosciuti sotto forma di fringe benefit ai dipendenti sono un costo inerente per le imprese. Come tali possono essere dedotti nel calcolo dell’Ires e danno diritto alla detraibilità dell’Iva. Il discorso vale anche per gli sconti sul costo dell’energia elettrica assicurati ai propri dipendenti ed ex dipendenti in base al contratto collettivo di lavoro. A fornire questa interpretazione è stata la Corte di giustizia tributaria di Trento con la sentenza 354/11 di fine 2025. Questa pronuncia si inserisce in un contesto come quello attuale di grande attenzione ai fringe benefit; Governo e Parlamento hanno assicurato fino a tutto il 2027 una soglia di esenzione fiscale di 1.000 euro per tutti i dipendenti e fino a 2.000 euro per quelli con figli a carico. Il caso finito sul tavolo di giudici trentini nasce dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’impresa che aveva riconosciuto tramite una sua società operativa sconti sul costo dell’energia elettrica sia a dipendenti che ad ex dipendenti in pensione. 


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - Pag. 30

Costo dello studio associato come nelle società di persone

Dopo i chiarimenti arrivati in occasione di Telefisco si sciolgono i dubbi sulla tassazione della cessione di quote possedute in studi associati. Per il calcolo della plusvalenza, occorrerà adottare le regole che il Tuir prevede per le partecipazioni in società di persone. La riforma fiscale prevede che la cessione di una quota in uno studio associato generi una plusvalenza da assoggettare al capital gain. La plusvalenza da cessione va determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale della partecipazione. Poiché il Tuir non disciplina tale costo, l’Agenzia equipara gli studi associati alle società semplici. Trova applicazione l’art 68, comma 6: il costo aumenta per i redditi imputati al socio e diminuisce per utili distribuiti, fino a concorrenza. Il costo iniziale è dato dal prezzo di acquisto o, in caso di conferimento, dal valore fiscale netto apportato. 


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Cristina Bartelli, Alessandra Caputo - Pag. 30

Sui crediti d’imposta ipotesi reddito diverso

Il vice ministro all’Economia Maurizio Leo apre a una nuova tassazione per gli acquisti dei crediti del superbonus effettuati dai professionisti e, in particolare, per gli importi da portare in deduzione. Con la riforma fiscale è stato previsto il principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo che include tutti i componenti reddituali. Oggi, se un credito da 100 viene acquistato a 80, si deduce subito 80 e si contabilizza 100 al momento dell’utilizzo. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 6/E/2026, ha confermato la tassazione del differenziale per i crediti acquistati dal 2024. Questo meccanismo comporta un aggravio fiscale, poiché i crediti non sono proventi tipici dell’attività professionale. Leo prospetta un intervento normativo per tassare solo il differenziale come reddito di capitale, escludendolo dal reddito di lavoro autonomo. 


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 31

Forfettari fuori dal regime per somme non dovute

Con la risposta n. 26/E pubblicata ieri l’Agenzia delle Entrate precisa che la percezione di compensi superiori a 85 mila euro comporta la fuoriuscita dal regime forfettario, anche laddove questi in parte siano ‘non spettanti’ e restituiti. Il caso analizzato riguardava una contribuente esercente l’attività di medico di medicina generale che, a partire dal 2024, aveva applicato il regime forfettario. Secondo le Entrate a rilevare ai fini della Cu e della dichiarazione dei redditi dell’anno 2024 sono i compensi percepiti nell’anno stesso mentre quanto accaduto nell’anno successivo non rileva. Dunque, nel tetto degli 85 mila euro vanno calcolati anche gli importi non spettanti e restituiti.


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 31

Affrancamento delle riserve in sospensione ravvedibile

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 27 di ieri, ha chiarito che l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta decorre dal 31 dicembre 2024 ma si materializza in dichiarazione, motivo per cui l’importo pagato a giugno 2025 può essere rivisto successivamente con un ravvedimento e sfruttando la dichiarazione tardiva. Gli utili sono tassati in capo ai soci perché la trasparenza fiscale decorre dal 1°gennaio 2025. L’istante intende affrancare una riserva in sospensione d’imposta generatasi a seguito di rivalutazione effettuata ex art. 15 Dl 185/08. E ritiene che la decorrenza debba considerarsi fissata al 1°gennaio 2025. Di parere diverso le Entrate. Infatti, l’efficacia dell’affrancamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. 


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 31

Ravvedimento speciale, rate in scadenza con interessi all’1,6%

Con la Faq pubblicata sul proprio sito lo scorso 5 febbraio, l’Agenzia delle Entrate intende mettere ordine tra calendario e versamenti, rispondendo in questo modo ad una serie di quesiti riguardanti sia il ravvedimento sugli anni pregressi collegato al concordato 2024-2025 si l’analoga iniziativa che, entro il 15 marzo prossimo, possono opzionare i soggetti che hanno validamente aderito al Cpb 2025-2026. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che dallo scorso 1°gennaio, anche le rate del ‘vecchio’ ravvedimento vanno calcolate applicando il tasso legale dell’1,6%. Le scadenze mensili delle rate vanno osservate entro la fine di ciascun mese a partire dal 31 marzo 2025, con possibilità di ‘saltare’ i primi mesi se a tale data erano già state versate più rate. 


11 Febbraio 2026
Il Sole 24 Ore - Federica Micardi - Pag. 32

Elezione commercialisti, depositata al ministero la lista di de Nuccio

Elezioni commercialisti. Ieri, al ministero della Giustizia è stata depositata la lista guidata dal presidente uscente Elbano de Nuccio. Il suo programma si focalizza sulla concretezza: traguardi raggiunti e da raggiungere, obiettivi ambiziosi, responsabilità di governo. A sfidare de Nuccio sarà Claudio Siciliotti, che ricoprì la carica di presidente Cndcec nel quadriennio 2008–2012. Siciliotti ha sostituito Mario Civetta, già presidente dell’Ordine di Roma. La sua intenzione: riportare al centro ‘il valore del dialogo e garantire che il Cndcec sia la casa di tutti e non solo di chi si allinea’. 


11 Febbraio 2026
Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 26

Vendita oro, dati alle Entrate

Con la risposta a interpello n. 28 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli intermediari che operano nel credito su pegno hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria le vendite di oro da investimento effettuate nell’ambito dell’attività professionale. L’Amministrazione finanziaria precisa che tali operazioni rientrano tra i ‘servizi offerti continuativamente al cliente’ e devono quindi essere trasmesse, anche se il soggetto non è iscritto al registro degli operatori professionali in oro. Il caso analizzato riguarda una società iscritta all’albo degli intermediari e autorizzata esclusivamente all’esercizio del credito su pegno. 


11 Febbraio 2026
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi, Sergio Lombardi - Pag. 27

Airbnb non rettifica le Cu

Il colosso degli affitti, Airbnb, non fa dietrofront sui documenti già trasmessi alle Entrate con una errata intestazione. Non è disponibile a modificare i dati delle CU 2025 per i redditi 2024 se l’errore è imputabile al locatore. L’errore di intestazione è dovuto al fatto che le CU sono state emesse nei confronti del soggetto ‘iscritto’ al portale, mentre invece dovevano essere intestate all’effettivo percettore dei redditi, titolare delle autorizzazioni amministrative ad ospitare. In questi casi l’errore non è imputabile all’operato dell’online travel agency ma ai suoi utenti, in questo caso contribuenti persone fisiche, rei di aver iscritto sui portali non il soggetto percettore del reddito ma un diverso soggetto, in moltissimi casi colui che opera materialmente sul sito inserendo gli annunci e/o gestendo le prenotazioni. Questa difformità dei dati fiscali può anche essere intenzionale, con percipienti di comodo. 


11 Febbraio 2026
Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 30

Imprese in rete, fisco soft

Sta per tagliare il traguardo il disegno di legge annuale sulle Pmi. Una delle novità contenute è la detassazione fino a 1 milione di euro l’anno degli utili d’esercizio maturati dalle imprese in rete destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli investimenti. In pratica, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028, gli utili d’esercizio destinati dalle imprese in rete al fondo patrimoniale comune per la realizzazione entro l’esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune, potranno essere in sospensione d’imposta e accantonati ad apposita riserva in bilancio. Tali utili detassati invece concorreranno alla formazione del reddito d’esercizio in cui la riserva venga utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nell’esercizio in cui venga meno l’adesione al contratto di rete.


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