La nuova maggiorazione del 50% per la tassazione delle auto aziendali dopo 5 anni di utilizzo non distingue tra i diversi tipi di alimentazione. Così nel calderone finiscono anche le auto elettriche. La misura è confermata dal testo finale del decreto Omnibus. L’obiettivo è quello di incentivare il rinnovo del parco auto ma proprio sulle vetture elettriche e quindi con minore impatto ambientale rischia di determinarsi una sorta di corto circuito, perché proprio sull’elettrico si è verificato un allungamento dei contratti per mitigare i costi delle imprese che concedono il fringe benefit e di conseguenza anche per i dipendenti che ne sono beneficiari. Le stime di Aniasa dicono che la nuova disposizione può impattare su 12 mila veicoli per cui i contratti di utilizzo vanno oltre la soglia di sbarramento dei 5 anni fissata dalle modifiche. Nello specifico i numeri parlano di 60% di vetture elettriche e 40% di endotermiche.
Rassegna Stampa Fiscale
11 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore - M.Mo.,G.Par. - Pag. 3
Auto aziendali, tasse più alte del 50% anche per le elettriche
11 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore - Roberto Cordeiro Guerra - Pag. 23
Negli studi associati l’Irap non è più un automatismo
Con la sentenza n. 153/2026 la Corte costituzionale ha stabilito che le associazioni professionali non sono automaticamente soggette a Irap. Il tributo è dovuto solo se l’attività è realmente svolta in forma associata e spersonalizzata. Se, invece, i professionisti operano individualmente e autonomamente, l’attività resta riferita alle singole persone fisiche e non è imponibile. Anche il reddito prodotto esclusivamente dal lavoro personale degli associati può essere escluso dall’Irap, se separato da quello dell’organizzazione comune. Spetta all’Agenzia delle Entrate provare l’effettivo esercizio associato della professione. Le associazioni interessate possono chiedere il rimborso dell’Irap pagata nei 48 mesi precedenti.
11 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 23
Cessione d’azienda, Registro al netto del passivo
Nell’ordinanza n. 24573 dello scorso 8 agosto la Corte di cassazione ha affermato che il valore imponibile della cessione d’azienda ai fini dell’imposta di registro è pari alla differenza tra il valore delle attività aziendali, compreso l’avviamento, e le passività inerenti all’azienda che l’acquirente dell’azienda si accolla; e ciò tanto nel caso in cui la base imponibile sia quella dichiarata dalle parti contraenti quanto nel caso in cui essa fuoriesca da una rettifica dell’ufficio. In sostanza, secondo i giudici di legittimità, l’accollo delle passività aziendali da parte dell’acquirente non costituisce un valore da aggiungere al prezzo pattuito al fine di applicare a detta somma l’aliquota dell’imposta di registro, ma è un valore da sottrarre al valore delle attività aziendali, in modo che l’aliquota d’imposta si applichi alla differenza che ne risulta.
11 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 24
Professionisti, sull’utile da bonus si paga il 26%
Dopo l’entrata in vigore del decreto Omnibus, che oggi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per le compensazioni in F24 di crediti fiscali, acquistati dai professionisti o dagli studi associati con uno sconto del prezzo rispetto al valore nominale del credito e non generati da prestazioni professionali effettuate al cedente degli stessi si è arrivati, ora, alla tassazione del ‘differenziale positivo’ nell’anno della compensazione, in proporzione alla quota compensata. Costituiranno reddito di lavoro autonomo, da tassare con un’imposta sostitutiva del 26% i ‘differenziali positivi derivanti dalla’ compensazione in F24 dei crediti di imposta, che non ‘costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale’ e che sono diversi da quelli risultanti dalle dichiarazioni. Si tratta, principalmente, dei crediti relativi al superbonus o ai bonus edilizi minori, che i professionisti hanno precedentemente acquisito da terzi soggetti e che compensano nel corso degli anni in F24 con propri debiti fiscali.
11 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 24
La plusvalenza da 110 solo sulla quota di immobile acquistato
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 158 di ieri, ha definitivamente chiarito che non è tassabile con la ‘plusvalenza superbonus’ chi vende un immobile ereditato, indipendentemente dal fatto che i lavori edili agevolati siano stati eseguiti dal defunto o dall’erede, in sintonia con quanto accade in generale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, secondo il quale l’acquisizione dell’immobile in successione esclude tout court la tassazione della plusvalenza di un’eventuale cessione, in quanto non si tratta di un’operazione speculativa. L’Agenzia ha confermato l’interpretazione indiretta, fornita dalla dottrina, in base alla risposta n. 208/2024.
11 Agosto 2026
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 21
Cpb, correzioni al futuro
Dalla lettura della versione definitiva del decreto Omnibus approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri emerge che è possibile effettuare correzioni della dichiarazione sulla quale si basa la proposta di Concordato preventivo biennale e sanarle attraverso il ravvedimento operoso solo a partire da quella per i redditi 2025 ovvero quella che determina la proposta per il biennio 2026-2027. Per le precedenti adesioni, invece, sia quelle per il biennio 2024-2025 che per quelle degli anni 2025-2026, fondate rispettivamente sulle dichiarazioni per i redditi per gli anni d’imposta 2023 e 2024, valgono le regole dettate dall’Agenzia delle Entrate secondo cui eventuali correzioni non hanno impatto sulla proposta ma hanno valenza solo ai fini della verifica della soglia di decadenza.
11 Agosto 2026
Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 22
Pertinenze ai raggi X
Con la risposta n. 157/2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle plusvalenze immobiliari. Ai fini della determinazione della eventuale plusvalenza tassabile, il quinquennio deve essere verificato per ogni singolo cespite. Le somme versate a titolo di caparra non fanno emergere plusvalenze nell’anno dell’incasso. Il caso analizzato dalle Entrate riguarda due coniugi non residenti in Italia che hanno acquistato un’abitazione e un campo da tennis a settembre 2021 e un campo da padel a gennaio 2025; a luglio 2025, i coniugi anzidetti hanno stipulato un preliminare di vendita dell’intero compendio, prevedendo il rogito definitivo entro il 30 novembre 2026.
11 Agosto 2026
Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 26
Aiuti 4.0, istanze al countdown
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che definisce i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti 4.0. A disposizione ci sono 448 milioni di euro per rafforzare la competitività, l’innovazione e la sostenibilità ambientale delle micro, piccole e medie imprese operanti nel Sud Italia. Il decreto prevede un mix di contributi e finanziamenti agevolati fino a copertura del 75% degli investimenti 4.0, innovativi, sostenibili e ad elevato contenuto tecnologico delle imprese del Mezzogiorno. Si parte il 10 settembre 2026 con la precompilazione delle domande attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, per poi presentare le istanze a partire dal 6 ottobre 2026.