I ministeri Economia e Imprese e made in Italy stanno studiando una soluzione per gli esodati del piano Transizione 5.0. Ci riferiamo alle aziende che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nel 2025 ma che sono finite in liste d’attesa per esaurimento delle risorse. Il piano deve però fare i conti con lo slittamento del decreto fiscale e con il rischio che le risorse a disposizione per quest’operazione vengano tagliate. Servirebbero 1,6 miliardi di euro per soddisfare tutte le domande arretrate per i bonus 5.0. L’ultima manovra ha stanziato per gli investimenti in innovazione ulteriori 1,3 miliardi destinandoli non al 5.0 ma al 4.0 che non contempla obiettivi di efficienza energetica ma, soprattutto, prevede crediti d’imposta con aliquote inferiori. Netto il divario. Il piano 5.0 si basava su crediti d’imposta che per la quota di investimento fino a 10 milioni, al variare dell’efficienza energetica conseguita arrivavano al 35,40 o 45%. Transizione 4.0, invece, prevedeva un bonus massimo del 20%, decrescente al 10% e al 5% tra 10 e 20 milioni.
Rassegna Stampa Fiscale
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 12
Incentivi alle imprese, allo studio crediti d’imposta 4.0 rafforzati
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 12
Concordato, proposta più graduale sul reddito che sarà richiesto dal Fisco
Per cercare di incentivare nuove adesioni il cantiere del concordato preventivo biennale per il 2026-2027 prevede un ritocco. Resta l’obiettivo del 10 nelle pagelle fiscali ma sarà rivisto il calcolo della richiesta massima. Ammontano a 2,2 milioni i soggetti ISA che finora hanno detto no al patto con il Fisco. L’idea allo studio è quella di mantenere l’orizzonte del 10 da raggiungere al termine del biennio, ma il 10 sarà ‘normalizzato’ ovvero verranno utilizzati come benchmark di riferimento i dati relativi alle maggiori richieste dei contribuenti che hanno aderito al patto biennale. Questo consentirà di calmierare la richiesta finale di reddito da accertare, cercando così di aumentare l’appeal dell’istituto. Il tutto senza dimenticare le soglie massimo di incremento del 10%, 15% e 25% previste a seconda del voto nelle pagelle fiscali dopo l’intervento dl decreto correttivo dello scorso anno.
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Antonio Veneruso - Pag. 34
Il beneficiario effettivo qualifica la partecipazione con finalità anti abuso
Fisco internazionale. Triplice test disgiunto sulla detenzione della partecipazione senza che il principale scopo fosse di beneficiare del regime fiscale agevolato. Con l’ordinanza n. 32467 del 12 dicembre 2025 la Corte di cassazione è tornata sulla clausola del beneficiario effettivo, con riferimento all’omessa applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi in uscita corrisposti dalla controllata italiana alla sub-holding danese considerata mera conduit, a sua volta partecipata dalla capogruppo Usa. L’orientamento dei giudici di legittimità pone in capo al contribuente di dimostrare di essere il beneficiario effettivo dei flussi reddituali, con il superamento di un triplice test autonomo e disgiunto, consistente nel substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva. Lo scopo elusivo del contribuente può essere realizzato anche con operazioni effettive e reali.
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Marcello Tarabusi - Pag. 35
Nella precompilata i redditi dei frontalieri italo-svizzeri
Nel corso del convegno di Assosoftware, tenutosi a Milano il 3 e il 4 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che da quest’anno la precompilata si arricchisce dei dati reddituali dei lavoratori frontalieri italo-svizzeri. Dal 2026 si sfrutta, infatti, il nuovo Accordo Italia-Svizzera, firmato il 3 dicembre 2020 e ratificato con la legge 83/2023, operativo dall’anno d’imposta 2024. Il nuovo sistema si fonda sulla tassazione concorrente tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato di residenza e prevede lo scambio amministrativo di dati e informazioni tra Italia e Svizzera. Le informazioni trasmesse dalla Confederazione elvetica sono funzionali allo Stato italiano non solo per le verifiche fiscali, ma anche per precompilare la dichiarazione dei redditi dei contribuenti residenti.
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin - Pag. 35
Nel 730 gli importi totali degli affitti brevi saranno distinti per Cin
Nella dichiarazione precompilata 2025 i redditi delle locazioni brevi vengono raggruppati per ciascun CIN: per ogni codice identificativo il sistema compila un unico rigo del quadro B, sommando tutti i canoni percepiti nel periodo d’imposta. In automatico viene applicata la cedolare secca al 21% all’immobile con il totale dei canoni più elevato, mentre agli altri immobili è attribuita l’aliquota del 26%. Questa modalità deriva dalla manovra 2024, che ha previsto l’aliquota ordinaria del 26%, ridotta al 21% solo per una unità immobiliare scelta dal contribuente. I dati utilizzati provengono dalla Banca dati delle strutture ricettive e dalle Certificazioni Uniche delle locazioni brevi. Se emergono incongruenze tra CIN e Comune, il reddito viene segnalato e messo in verifica; nei casi di sublocazione o contratti stipulati dal comodatario, i redditi sono indicati tra i redditi diversi nel rigo D4.
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore - Valentino Tamburro - Pag. 36
Impatriati, il cambio di regione riduce lo sconto
Con la risposta a interpello n. 76/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza da una regione del Sud Italia ad una del Nord o del Centro perdono, in maniera retroattiva, la maggiore agevolazione fiscale consistente nella detassazione del 90% della retribuzione percepita, rispetto a quella ordinaria del 70% ordinariamente applicabile. Resta applicabile la detassazione dal reddito nella misura del 70%, sia per i periodi d’imposta già trascorsi che per quelli successivi, fino all’ultimo anno di fruizione del regime, anche nel caso di un successivo ritrasferimento al Sud della residenza. Il lavoratore dovrà quindi restituire la maggiore Irpef e le relative addizionali dovute, oltre a sanzioni e interessi, per la quota di agevolazione indebitamente fruita nel periodo precedente al trasferimento della residenza. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Impatriati, chi lascia il Sud perde il 90%’ – pag. 23)
12 Marzo 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 23
Iva solo con il debitore
Con la risposta a interpello n. 75/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’Iva, l’incasso del prezzo della cessione del credito relativo alla prestazione professionale non equivale al pagamento della prestazione stessa e non concretizza, pertanto, l’effettuazione dell’operazione, che resta ancorata al momento in cui il debitore ceduto pagherà il corrispettivo al cessionario del credito. È in questo momento, quindi, che il professionista dovrà emettere la fattura elettronica nei confronti della società committente della prestazione, a nulla rilevando il fatto che essa sia stata cancellata dal registro delle imprese e abbia chiuso la posizione Iva. A tale scopo, tuttavia, il prestatore, che si era trasferito all’estero e aveva dichiarato la cessazione dell’attività in Italia in seguito all’assunzione come dipendente presso uno studio legale nel nuovo Paese di residenza, dovrà aprire una nuova partita Iva per assolvere tutti gli adempimenti di legge.
12 Marzo 2026
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 24
Concordato, adesione congiunta
Assosoftware mantiene le indicazioni sulle modalità telematiche di adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. Niente software per la sottoscrizione del patto con il Fisco in forma autonoma rispetto alla dichiarazione. L’associazione ritiene ancora consigliabile e prudente al fine di evitare errori tali da innescare anche cause di decadenza dall’istituto, di aderire al concordato in modalità congiunta, ovvero insieme alla dichiarazione dei redditi, possibilità per altro implementata dal 2026 anche per revocare l’accordo fiscale. Questo è quanto dichiarato con una nota di ieri in cui trova conferma la posizione dello scorso anno dell’associazione in merito alla possibilità di trasmettere l’adesione al concordato fiscale in forma congiunta con la dichiarazione dei redditi o disgiunta dalla stessa.
12 Marzo 2026
Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 25
Registro dei titolari effettivi, l’accesso sarà solo a pagamento
Per i soggetti obbligati e per coloro che dimostrano un legittimo interesse sarà necessario versare i diritti di segreteria per accedere al registro dei titolari effettivi. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo sul recepimento della direttiva Ue 2024/1640, trasmesso alle Camere dopo l’approvazione preliminare in Consiglio dei ministri. La nuova disciplina prevede tre canali di accesso: il primo, per le autorità competenti; il secondo per i soggetti obbligati, ovvero per gli intermediari finanziari e i professionisti; il terzo per i soggetti che dimostrano un legittimo interesse.
12 Marzo 2026
Italia Oggi - Vincenzo Zurzolo - Pag. 25
Rettifica estera, serve il recupero
La Corte di cassazione dedica l’ordinanza n. 3986/2026 alla cessione infragruppo a titolo gratuito di una customer list da una società italiana a una controllata ungherese. Secondo i giudici di legittimità una rettifica fiscale in diminuzione riconosciuta a una consociata estera nell’ambito dei prezzi di trasferimento richiede una corrispondente rettifica in aumento in Italia. In assenza, si determina un fenomeno di doppia non imposizione che legittima il recupero a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’omessa variazione in aumento per l’anno d’imposta 2015 da parte della società italiana ha determinato un fenomeno di doppia non imposizione, giustificando la ripresa a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai fini Ires e Irap, dei proventi non dichiarati.