Lo scorso anno sei contribuenti su dieci hanno scelto il 730 precompilato. Quest’anno, nelle prime due settimane di apertura del canale online, il dato è in aumento: il 76,8% delle consultazioni è avvenuto con la visualizzazione ‘facilitata’ che evita di entrare nei quadri e nei righi del modello. La precompilata si caratterizza per essere un sistema più facile ed intuitivo, naturalmente è possibile aggiungere o modificare redditi o agevolazioni rispetto ai dati precaricati dall’Agenzia delle Entrate. È possibile creare nuove voci, cliccando su ‘Aggiungi spesa’ ma in cambio il Fisco richiede più informazioni. Per alcuni oneri detraibili non viene chiesta alcuna informazione in più rispetto al modello ordinario, come nel caso delle spese per le attività sportive dei ragazzi.
Rassegna Stampa Fiscale
25 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 11
Precompilata: boom del 730 semplificato, ma il Fisco chiede più dati
25 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 27
Mandato senza rappresentanza, remunerazione al bivio dell’Iva
La risposta a interpello 94/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha sollevato dubbi sul trattamento Iva del mandato senza rappresentanza, poiché sembra attribuire al mark up del mandatario un’autonoma rilevanza fiscale. Nel caso esaminato, una società italiana riaddebitava a una committente extra-Ue costi per servizi legati a un evento, applicando un margine economico. Tuttavia, questa interpretazione appare in contrasto con la prassi consolidata, secondo cui il compenso del mandatario segue il regime Iva della prestazione riaddebitata. Una lettura più coerente suggerisce che il margine non sia un semplice guadagno ma il corrispettivo di un’attività ulteriore di organizzazione e coordinamento. In tal caso, solo questo ‘quid novi’ avrebbe un trattamento Iva autonomo, mentre il riaddebito ordinario continuerebbe a seguire le regole tradizionali del mandato senza rappresentanza.
25 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Andrea Cioccarelli, Giorgio Gavelli - Pag. 28
Riserve sospese, l’affrancamento si perfeziona in Redditi 2026
Nel rigo RQ29 del modello Redditi vanno indicati la base imponibile, l’imposta dovuta del 10% e la prima rata pari a un quarto dell’intero debito. La legge di Bilancio 2026 consente, nuovamente, la possibilità per le imprese di avvalersi dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta con sostitutiva al 10%. Le riserve che possono essere ‘liberate’ con l’imposta sostitutiva corrispondono al minor ammontare tra l’importo presente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e quello al termine dell’esercizio in corso a fine 2025, fermo restando che nulla vieta una liberazione solo parziale dell’ammontare teoricamente affrancabile. Rispetto alle corse del 2025 quest’anno si può pianificare per tempo. La valutazione della convenienza massima si ha nei casi in cui si profila una distribuzione ai soci. Possono essere ‘liberate’ anche le poste già portate a incremento del capitale sociale.
25 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alberto Crosti, Stefano Vignoli - Pag. 29
Dividendi, plus, royalty: nei modelli l’intrico dei crediti su imposte estere
I residenti fiscali in Italia devono dichiarare tutti i redditi, sia italiani sia esteri, secondo il principio della tassazione mondiale, salvo eccezioni specifiche. Quando un reddito è tassato anche all’estero, il sistema italiano prevede un credito d’imposta per ridurre la doppia imposizione, ma la sua applicazione pratica genera spesso dubbi e contenziosi. Un caso controverso riguarda i dividendi esteri: mentre Fisco e legislatore limitano il recupero delle imposte pagate fuori dall’Italia, la giurisprudenza tende a riconoscerne la detraibilità in base alle convenzioni internazionali. Problemi analoghi emergono sulle plusvalenze in Francia e sulle royalty in regime di Patent box, dove le interpretazioni divergenti possono penalizzare i contribuenti. Più favorevole è invece la posizione sui contributi previdenziali obbligatori versati all’estero dai lavoratori residenti, oggi deducibili dal reddito complessivo secondo recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
25 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Marco Ligrani - Pag. 30
Credito R&S: è nullo il recupero del Fisco senza il parere tecnico del Mise
La Corte di giustizia tributaria di Siracusa, con la sentenza 1034/2025, ha affrontato la questione del recupero dei crediti R&S, risolvendola a favore di una società che aveva sollevato la mancanza del parere tecnico preventivo da parte del Mise, che ha avuto ripercussioni sia sul merito del recupero che sulla violazione dell’onere della prova. Il caso riguardava un progetto di ricerca innovativa in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici e sismici, che aveva avuto l’obiettivo di acquisire una maggiore conoscenza del territorio mediante lo sviluppo di smart technology diffuse, le quali consentissero l’osservazione diretta mediante tecnologie di sensing da remoto e sul campo delle risorse esposte nelle aree urbanizzate.
25 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giovanbattista Tona - Pag. 32
Fallimento, retribuzioni dei lavoratori sempre escluse dalle azioni di revoca
Con l’ordinanza n. 12715 dello scorso 5 maggio la Corte di cassazione ha sostenuto che in nessun caso il curatore fallimentare può proporre l’azione revocatoria per recuperare alla massa attiva del fallimento i corrispettivi pagati a dipendenti o ad altri collaboratori, anche non subordinati, per le loro prestazioni svolte in favore del fallito, poiché è assoluta e senza condizioni l’esenzione dall’azione revocatoria per questi pagamenti prevista dall’articolo 67, terzo comma lettera f), della legge fallimentare. Dipendenti e collaboratori di un ente di formazione professionale, dichiarato fallito, si erano visti dichiarare dal Tribunale l’inefficacia nei confronti della curatela dei pagamenti dei compensi arretrati per le attività svolte.
25 Maggio 2026
Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 9
Iperammortamento a due facce
Nel decreto fiscale convertito in legge lo scorso 20 maggio da Montecitorio figurano due modifiche ovvero, l’eliminazione del vincolo ‘Made in Eu’ e l’iperammortamento nel concordato preventivo biennale. L’eliminazione del vincolo consente di agevolare anche beni prodotti fuori dall’Europa, salvo i moduli fotovoltaici. Per le imprese aderenti al Cpb, il beneficio però non entra direttamente nel reddito concordato, ma confluisce nel saldo delle componenti straordinarie ‘extraconcordato’. Significa che l’iperammortamento modifica il reddito imponibile solo successivamente, aumentando o riducendo la base fiscale secondo le regole ordinarie. Su tali variazioni non si applicano i vantaggi premiali del Cpb, ma le normali aliquote Irpef o Ires, e l’Agenzia delle Entrate mantiene pieni poteri di controllo. Il decreto inoltre introduce limiti agli aumenti del reddito proposto nel Cpb per contribuenti ISA con punteggi inferiori a 8 e proroga al 31 ottobre 2026 il termine di adesione al Cpb 2026-2027.
25 Maggio 2026
Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 10
Rate interrotte, la sanzione è soft
La Suprema corte, con l’ordinanza n. 13243 del 7 maggio 2026, interviene su un tema di immediata rilevanza per i professionisti della crisi d’impresa: la sorte della rateizzazione di un avviso bonario in corso al momento del deposito della domanda prenotativa di concordato. Secondo i giudici, se il contribuente, dopo l’accesso alla procedura, non paga le rate successive perché assoggettato ai vincoli concorsuali, tale omissione non determina l’insorgenza o il recupero della sanzione piena; resta ferma, invece, la logica della sanzione ridotta collegata all’avviso bonario e alla sua rateazione. Nel caso analizzato era stata emessa una cartella a seguito della decadenza da una rateazione concessa dopo la comunicazione d’irregolarità. L’ingresso nel concordato non può trasformare il mancato pagamento delle rate dell’avviso bonario in un inadempimento sanzionabile con l’aliquota piena.
25 Maggio 2026
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 11
I controlli da spuntare sul 730
I contribuenti sono chiamati a monitorare il modello 730/2026 precompilato al fine di evitare la presenza di errori. Da monitorare con attenzione sono l’esatto ammontare dei redditi percepiti nell’anno e comunicati dai sostituti d’imposta tramite le CU, la corretta imputazione degli introiti da ‘affitti brevi’ e anche la puntuale determinazione delle spese sanitarie detraibili che creano problemi soprattutto in caso di presenza di rimborsi erogati da assicurazioni o casse di assistenza. Da quest’anno i contribuenti con redditi complessivi oltre i 75 mila euro dovranno sottoporre ad attenta verifica anche il quadro dei familiari a carico poiché il numero dei figli determinano i plafond massimi delle spese detraibili inseribili in dichiarazione. L’accettazione del precompilato, anche integrale, non ‘scuda’ la posizione del contribuente per eventuali accertamenti su redditi omessi. Resta infatti sempre onere del contribuente dichiarare la totalità dei redditi percepiti nell’anno d’imposta.
25 Maggio 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12
Eredità, chi rinuncia non paga
La Corte di cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 7258/2026 ha precisato che il chiamato all’eredità che rinuncia non è tenuto al pagamento dell’imposta di successione, anche se ha presentato la dichiarazione di successione e non ha impugnato l’avviso di liquidazione, determinandone la definitività. La rinuncia all’eredità, infatti, ha effetto retroattivo per cui il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non assume la qualità di erede, né la soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, inclusi quelli tributari. Inoltre, la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione non preclude al chiamato che abbia successivamente rinunciato all’eredità di far valere la propria estraneità all’obbligazione tributaria.
25 Maggio 2026
Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20
Rinuncia dei soci ai crediti, il trattamento è a strade alterne
La rinuncia dei soci ai crediti verso la società comporta, di norma, un rafforzamento del patrimonio netto, trasformando il debito in una riserva di capitale per sostenere l’equilibrio finanziario dell’impresa. Se la rinuncia è motivata da finalità patrimoniali, non incide sul conto economico ma viene contabilizzata come apporto di patrimonio, secondo i principi contabili Oic. La controparte dello storno del debito confluisce generalmente nella voce ‘Altre riserve’ o, se collegata a un aumento di capitale, direttamente al capitale sociale. Solo in casi particolari, legati a ragioni commerciali o alla rinuncia di crediti per forniture, l’operazione può transitare nel conto economico come riduzione di costi o sopravvenienza attiva. La stessa logica vale anche quando la rinuncia serve a coprire perdite: il debito viene eliminato senza effetti economici, incrementando le riserve patrimoniali della società.