Rassegna Stampa Fiscale

29 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 10

Transizione 4.0, rebus sulla comunicazione dei crediti d’imposta

Restano a disposizione ancora pochi mesi per sfruttare gli incentivi legati a Transizione 4.0 e 5.0. A meno di proroghe nella prossima legge di Bilancio, il 31 dicembre termina l’operatività dei crediti d’imposta 4.0 mirati alla digitalizzazione mentre la revisione del Pnrr in arrivo potrebbe archiviare già tra fine maggio e giugno l’era degli incentivi 5.0 che associano anche obiettivi di efficienza energetica. Nel caso di Transizione 4.0 il paradosso è che le imprese attendono ancora un decreto direttoriale che dovrebbe aggiornare le procedure di comunicazione dei crediti d’imposta. Il Mimit lavora con l’Agenzia delle Entrate per sbloccare a breve il provvedimento chiamato a specificare contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni. Transizione 5.0, invece, non ha funzionato e l’assorbimento complessivo è fermo al 12,5% dei 6,23 miliardi stanziati a valere sul Pnrr. Il potenziamento del beneficio arrivato con l’ultima manovra ha determinato un cambio di passo.


29 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore - Emanuele Reich, Franco Vernassa - Pag. 35

Credito per imposte estere solo con versamenti definitivi

Per i redditi prodotti all’estero dei soggetti IRES è necessario compilare il quadro CE di Redditi Sc 2025 o, in caso di consolidato fiscale, i quadri NE, NR, NC del modello Cnm. È fondamentale individuare il tipo di reddito estero e seguire una corretta gestione contabile delle ritenute subite. L’articolo 165 richiede tre condizioni per il credito d’imposta: produzione di un reddito in un Paese estero, concorso al reddito complessivo italiano e pagamento a titolo definitivo delle imposte estere. Le imposte devono essere definitive e irripetibili. Se il reddito concorre parzialmente, anche il credito va ridotto. È consigliato regolare contrattualmente le ritenute con il cliente estero. Il quadro CE si divide in tre sezioni per determinare credito, eccedenze e riepilogo. Le eccedenze d’imposta estera possono essere riportate a nuovo o retroattivamente (carry back/forward) fino a otto anni.


29 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 38

Il riporto delle perdite pregresse guarda alle regole dell’anno di utilizzo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 10919/2025 pubblicata lo scorso 25 aprile, ha stabilito che in tema di utilizzo delle perdite pregresse, si applica il regime vigente al momento dell’utilizzo delle perdite stesse, anche se queste si sono formate anteriormente quando il regime di utilizzo era differente. Per cui per l’utilizzo delle perdite avvenuto nel periodo d’imposta 2011 si deve considerare la modifica normativa per cui le perdite da start up generatesi nel 2005, 2006 e 2007 sono illimitatamente riportabili solo in presenza di una nuova attività produttiva, anche se questa regola all’atto della formazione delle perdite non esisteva. Nel caso analizzato l’ufficio delle Entrate aveva contestato che le perdite non fossero relative a  una nuova attività produttiva in quanto derivanti da un acquisto di ramo d’azienda. 


29 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore - Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio - Pag. 39

Riconoscimento formale del bene culturale per l’accesso all’art bonus

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 119/2025, ha chiarito che per accedere all’art bonus è necessario un riconoscimento formale del bene come culturale. Il caso finito sul tavolo dell’Amministrazione finanziaria riguarda un Comune che in quanto titolare di un diritto di superficie su un teatro di proprietà di una cooperativa, si chiede se è possibile fruire del credito di imposta previsto dall’art bonus per le erogazioni liberali ricevute ai fini della ristrutturazione del teatro. Domanda, in particolare, se i lavori di ristrutturazione rientrino tra quelli di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici. L’Agenzia evidenzia che per ottenere il beneficio fiscale dell’art bonus è necessario un provvedimento formale che ne attesti l’interesse culturale. Non basta a riconoscere il tax credit la semplice presunzione legata alla vetustà o alla destinazione pubblica dell’immobile. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Per l’art bonus l’interesse culturale è attestato dal ministero’ – pag. 26)


29 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore - Marco Piazza - Pag. 39

Con l’iscrizione a più fondi pensione diventa decisiva l’anzianità maturata

In risposta a un quesito di Assogestioni l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 29/E/2025,  conferma che per stabilire l’aliquota di tassazione agevolata sulle prestazioni pensionistiche corrisposte a un soggetto che sia iscritto a più forme di previdenza complementare, occorre fare riferimento all’anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore. Si risolve così un’incertezza nata a causa della pubblicazione in rete di alcuni discordanti orientamenti secondo i quali si sarebbe dovuto fare riferimento all’anzianità di iscrizione al fondo che eroga la prestazione e non alla anzianità di iscrizione a forme di previdenza integrativa in generale. L’importanza dell’anzianità di iscrizione deriva dal fatto che la parte imponibile di numerose tipologie di prestazioni di previdenza integrativa è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari. 


29 Aprile 2025
Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 39

Dichiarazione Iva, in scadenza l’invio Chance della tardiva entro il 29 luglio

Entro domani va presentata la dichiarazione Iva 2025 per l’anno 2024. Il contribuente che omette la presentazione può avvalersi della dichiarazione tardiva da presentare entro il 29 luglio 2025, versando le relative sanzioni, con ravvedimento operoso, di 25 euro. Anche in questi casi, il credito Iva superiore a 5 mila euro può essere compensato, oltre questo importo, solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello annuale con il visto di conformità. Per la presentazione di una eventuale dichiarazione Iva integrativa è necessario aver validamente presentato il modello entro il 29 luglio 2025. 


29 Aprile 2025
Italia Oggi - Christina Feriozzi - Pag. 25

Sindaci, limiti retroattivi

Con la sentenza n. 1981 dello scorso 24 aprile il Tribunale di Bari fornisce la prima interpretazione sul nuovo articolo 2407 del Codice civile previsto dalla legge n. 35/2025. I limiti alle responsabilità dei sindaci valgono anche per il passato mentre i nuovi termini prescrizionali non hanno valenza retroattiva. Il tetto previsto dalla norma va riferito ad ogni singolo evento dannoso imputabile al sindaco mentre il compenso rilevante ai fini della base del calcolo è quello deliberato dall’assemblea anche se non percepito dai sindaci stessi. La responsabilità fra amministratori e sindaci resta solidale. Il caso: in una procedura concorsuale la curatela evidenzia al collegio sindacale di non aver individuato con tempestività l’insufficienza dell’attivo e di non essersi attivato con i relativi poteri reattivi per evitare la prosecuzione dell’attività da parte della società, successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale. 


29 Aprile 2025
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 26

Rottamazione 4 in cinque passi

Il 30 aprile scade il termine per la riammissione alla rottamazione quater. I contribuenti decaduti hanno la possibilità non solo di presentare l’istanza per la riattivazione dei benefici della definizione delle cartelle ma anche per modificare e integrare quella già presentata. Rimettere mano alla domanda già presentata può essere utile per spacchettare le cartelle su più domande ed avere più piani di dilazione singolarmente gestibili evitando il rischio di una (ulteriore) decadenza generalizzata dalla rottamazione. Chi non ha ancora presentato domanda è invitato a farlo repentinamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Con la rottamazione quater si paga in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure a rate, in numero massimo di dieci. Il beneficio è rappresentato dal fatto che si pagano solo il capitale, le spese di notifica e i diritti di notifica. Escluse, invece, sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. 


29 Aprile 2025
Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 27

Concordato, verifiche sull’Iva

Nessuna limitazione ai poteri di controllo delle Entrate sui contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale. I controlli potranno essere eseguiti sia con riferimento alle imposte oggetto dell’accordo, sia con riferimento agli altri tributi come, ad esempio, l’Iva. È quanto emerge dalla direttiva n. 50/2025 avente ad oggetto gli indirizzi operativi per il 2025, emanati dal settore coordinamento e programmazione dell’Agenzia delle Entrate. Il documento evidenzia che gli accertamenti ordinari sulle imposte dirette sono esclusi solo in assenza di cause di decadenza. Ma, se emerge una causa di decadenza, i controlli si estendono anche ai periodi coperti dal concordato fiscale. Gli uffici sono tenuti ad accertare eventuali cause di esclusione prima di avviare accertamenti. I controlli restano sempre possibili, purché non trovino fondamento su meccanismi presuntivi disattivati dal Cpb.


29 Aprile 2025
Italia Oggi - Giovanni Galli - Pag. 27

Bonus colonnine, via al click day

Da oggi al 27 maggio è possibile presentare la domanda per accedere al bonus colonnine domestiche. Ci riferiamo al contributo relativo alle spese sostenute lo scorso anno per l’acquisto e l’installazione di un’infrastruttura domestica di ricarica per i veicoli elettrici. L’istanza va inviata attraverso la piattaforma informatica presente sul sito di Invitalia. Ricordiamo che il contributo massimo erogabile ammonta a 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8 mila euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. 


29 Aprile 2025
Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 28

Il fisco punta illeciti all’estero

La direttiva sui controlli 2025 dell’Agenzia delle Entrate dedica un’intera sezione al contrasto degli illeciti fiscali internazionali. E lo fa chiarendo che il presidio non si limita più solo alla verifica della corretta compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. L’obiettivo è ora intercettare, in modo sistematico, le provviste patrimoniali detenute oltre confine che non risultano coerenti con i redditi dichiarati nel territorio dello Stato. Le Entrate puntano a verificare non solo la correttezza formale delle dichiarazioni, ma anche la congruità tra le somme detenute fuori dai confini nazionali e i redditi che le hanno presumibilmente prodotte, includendo le annualità per le quali non siano ancora decorsi i termini per l’accertamento. Senza trascurare, poi, gli aspetti successori o di liberalità, ai fini della valutazione circa il corretto assoggettamento al relativo carico fiscale. 


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