Rassegna Stampa Fiscale

29 Giugno 2026
Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 7

Riordino incentivi avanti adagio

Lo scorso 22 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che prevede il riassetto degli incentivi pubblici ma ha dato tempo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy fino al mese di giugno 2027 per emettere i bandi attuativi delle nuove misure agevolative ricollocate all’interno delle apposite discipline quadro, nell’ambito delle 4 categorie di intervento che sono: ricerca, sviluppo e innovazione; start-up d’impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali. Gli aiuti classificati in tali ambiti fanno riferimento a interventi agevolativi strategici per la crescita e lo sviluppo delle Pmi la cui operatività, tuttavia, potrà essere regolamentata solo dopo che il Mimit avrà approntato le ‘apposite discipline quadro’ previste dal decreto. E per fare questo il dicastero avrà a disposizione 180 giorni a partire dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2027.


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Corsi sportivi, l’Iva è dovuta per prestazioni ante 17/8/2023

Con una recente ordinanza la Corte di cassazione ha detto no all’esenzione Iva retroattiva dei corsi di insegnamento delle pratiche sportive. I giudici di legittimità hanno disapplicato per contrasto con l’ordinamento unionale la disposizione dell’articolo 36-bis del Dl n. 75/2023, che nell’esentare dall’imposta, al comma 1, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, rese a decorrere dal 17 agosto 2023 alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, al comma 2 bis stabilisce che, per il passato, i predetti servizi didattici e formativi si intendono ricompresi nell’esenzione prevista dal punto 20) dell’art. 10 del Dpr n. 633/1972 per le attività di insegnamento; tale assimilazione, tuttavia, era stata già esclusa dalla Corte di giustizia.


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Giancarlo Marzo, Jennifer Fuccella - Pag. 10

Energia, deducibilità con dei se

Energia: si apre uno spiraglio delle Entrate sulle svalutazioni dei derivati. Con la risposta a interpello n. 122 dello scorso 15 giugno l’Agenzia ha chiarito che, riconoscendo che i componenti negativi da valutazione al fair value dei derivati ‘non di copertura’ su materie prime energetiche sono deducibili ai fini Ires, ai sensi dell’art. 112, commi 2 e 3-bis del Tuir, quando lo strumento è inerente in quanto inserito nell’attività ordinaria dell’impresa. Si tratta, infatti, secondo le Entrate di componenti negative riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in un mercato caratterizzato dalla elevata volatilità dei prezzi, che sono quindi inerenti all’attività ordinaria. Tale conclusione apre uno spiraglio rispetto all’orientamento di legittimità si qui restrittivo, che a quelle perdite aveva negato rilievo per difetto di inerenza. A rivolgersi ai giudici era stata una società del settore energetico, titolare di una centrale elettrica. 


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Cristian Angeli, Gianluca Gambogi - Pag. 11

Bonus facciate su lavori eseguiti

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20669 dello scorso 20 maggio, ha ribadito che anche per i bonus ordinari la cessione del credito d’imposta correlato alle agevolazioni edilizie, tra cui il bonus facciate, non può avvenire prima dell’esecuzione dei lavori cui si riferiscono le spese ammesse al beneficio. Gli interventi costituiscono infatti il fatto generatore del credito, mentre le spese sostenute ne determinano esclusivamente l’entità e non la spettanza. La sentenza è destinata ad avere rilevanti ripercussioni sulle operazioni effettuate negli anni di massima diffusione del credito e dello sconto in fattura. Nel caso analizzato a fine 2021 erano state emesse fatture nell’ambito di interventi agevolati con il bonus facciate. 


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 12

Manutenzioni, deduzioni salve

Sui lavori in locali in affitto la Corte di cassazione si pone in linea con l’orientamento dei giudici unionali. Nell’ordinanza n. 14783/2026, depositata lo scorso 18 maggio, i supremi giudici ammettono la deduzione per lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, avente per oggetto interventi su un immobile detenuto in locazione. Infatti, il nesso di inerenza e la strumentalità all’attività d’impresa salvano la deducibilità fiscale dei costi per i lavori eseguiti sui locali presi in affitto. E questo pur se, per cause estranee al contribuente, l’attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi. Tutto ha inizio con un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate voleva recuperare a tassazione maggiori imponibili ai fini Ires, Irap e Iva del costo supportato per interventi eseguiti sull’immobile preso in locazione per lo svolgimento dell’attività, assumendo che si trattava di interventi straordinari di competenza del proprietario. 


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Marcello Pollio, Alessandro Solidoro - Pag. 13

La Composizione negoziata ha ora il vademecum per gli esperti

Dai commercialisti è arrivato il ‘manuale’ del buon esperto. Si tratta di una guida che serve a svolgere al meglio il compito di agevolatore della composizione negoziata della crisi. Si chiama ‘Principi di comportamento dell’esperto della composizione negoziata della crisi’ ed ha l’obiettivo di aiutare i soggetti, nominati dalle Camere di commercio, nella complessa gestione e affiancamento dell’impresa in difficoltà. Un lavoro che sta diventando sempre più determinante per il successo dei percorsi di risanamento, che hanno dato evidenza di ottimi risultati: successo di 1 su 4 in Lombardia e 1 su 5 nel resto del Paese. Per la precisione non si tratta di un vero e proprio manuale ma di un vademecum di prassi professionale che reca i corretti e condivisi principi di comportamento per svolgere al meglio il ruolo di agevolatore delle trattative. 


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Patrizia Riva - Pag. 14

L’esperto è figura super partes

I Principi di comportamento del Cncdec indicano i requisiti necessari per portare a termine una Composizione negoziata della crisi. L’esperto deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di professionalità declinati nell’articolo 13, comma 3, Ccii. L’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità, insieme alla sua autorevolezza determinano il successo o l’insuccesso delle trattative: per essere credibili occorre essere autorevoli e l’autorevolezza si dimostra con la capacità di essere super partes. L’esperto non è equiparabile al professionista indipendente, incaricato delle attestazioni e delle relazioni nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. 0), Ccii, trattandosi di figure con ruolo e responsabilità distinti. 


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20

Le ritenute eccedenti possono essere rese e sbloccare liquidità

Le ritenute d’acconto eccedenti attribuite ai soci di società di persone e associazioni professionali possono essere restituite alla società, evitando il blocco di crediti inutilizzati, purché non siano già state utilizzate dai soci. La procedura, ammessa dalla circolare 56/E/2009, migliora la liquidità e consente alla società di compensare tali crediti, previa autorizzazione dei soci e azzeramento della loro Irpef. Sono escluse le Srl trasparenti, creando una disparità di trattamento ritenuta ingiustificata. Il trasferimento delle eccedenze ha natura esclusivamente finanziaria e non genera imposizione fiscale. Il socio può trasferire anche solo una parte del credito residuo, ma una volta restituito alla società il credito non può più essere riattribuito ai soci. 


29 Giugno 2026
Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 21

Imprese familiari da includere

Anche l’impresa familiare e quella coniugale possono beneficiare della riattribuzione delle ritenute, in quanto rientrano tra le fattispecie dell’art. 5 del Tuir con tassazione per trasparenza. L’interpretazione, confermata dal Consiglio nazionale dei commercialisti e dalle istruzioni al modello Redditi PF, consente al titolare di utilizzare le ritenute non impiegate dai collaboratori. Le percentuali di attribuzione delle ritenute possono differire da quelle di ripartizione degli utili, offrendo maggiore flessibilità fiscale. Il trasferimento è ammesso solo dopo l’azzeramento dell’Irpef del collaboratore e con il suo preventivo consenso, formalizzato con atto a data certa. In presenza di ritenute proprie e ricevute per trasparenza, è generalmente ammessa libertà di scelta nell’utilizzo, una volta estinto il debito Irpef. 


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