Rassegna Stampa Fiscale

16 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore - L.Ser. - Pag. 12

Carte e bancomat, via i costi ai pagamenti fino a 10 euro

Torna operativo l’accordo tra banche, circuiti di pagamento e commercianti per ridurre il costo delle transazioni digitali gestite attraverso carte di credito, di debito e prepagate. L’obiettivo è ridurre i costi delle commissioni applicate alle transazioni: per le operazioni sotto i 10 euro dovrebbero sparire del tutto, mentre per i pagamenti sotto i 30 euro dovrebbero essere ridotte. Il nuovo protocollo d’intesa ha validità di due anni e ha ricevuto il via libera dall’Antitrust. Rispetto alla precedente edizione, viene stabilito che i prestatori di servizi di pagamento propongono ‘almeno un’offerta commerciale per le imprese con fatturato fino ad almeno 750 mila euro’. Per favorire una maggiore comparabilità le offerte dovranno essere trasmesse al Cnel. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Piccoli esercenti, Pos meno cari’ – pag. 26)


16 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 12

Flat tax e contabilità semplificata: il rischio di addio frena la crescita

Torna al centro del dibattito politico il possibile aumento della soglia del regime forfettario. Secondo la Commissione europea, l’Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d’Italia, però, la flat tax può scoraggiare la crescita delle imprese. Uno studio di Bankitalia evidenzia infatti che il superamento delle soglie fiscali e amministrative genera costi significativi, inducendo molte attività a non espandersi. L’uscita dal regime forfettario comporta un costo medio di circa 3.800 euro per impresa e una riduzione del valore aggiunto pari al 10,2%. Anche la perdita della contabilità semplificata e l’obbligo di nominare un organo di controllo aumentano sensibilmente gli oneri aziendali. Secondo uno studio, queste soglie creano un effetti disincentivante nel sistema produttivo nazionale. 


16 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore - M.Magrini, P.Parodi, B.Santacroce - Pag. 33

Professionisti, pagamenti Pa con verifiche su tre livelli

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto la norma che stabilisce il blocco dei pagamenti da parte della PA sui compensi dei liberi professionisti in presenza di debiti fiscali superiori a 5 mila euro. La verifica fiscale viene effettuata per ogni pagamento e riguarda ogni tipo di incarico e tutti gli emolumenti, compresi quelli dovuti da soggetti diversi della PA per incarichi o compensi a carico dello Stato. Dunque, prima di effettuare i pagamenti le PA sono tenute a verificare, tramite il portale Acquisti in Rete, che il beneficiario non abbia cartelle esattoriali non pagate con l’Ader. La procedura avviene online. L’operatore di verifica inserisce il codice fiscale del professionista beneficiario del pagamento e il sistema in tempo reale restituirà l’esito. Se è presente un debito inferiore o pari a 5 mila euro la PA procede al pagamento altrimenti lo blocca e versa il dovuto direttamente alle Entrate. 


16 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore - Marco Piazza - Pag. 34

Derivati non di copertura con inerenza caso per caso

Con la risposta n. 122/2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione dell’inerenza dei componenti negativi causati da strumenti finanziari derivati c.d. ‘non di copertura’ stipulati da imprese industriali. La questione nasce da una recente pronuncia della Cassazione secondo la quale i derivati speculativi non sono generalmente inerenti all’attività delle imprese non finanziarie e le relative perdite non sono deducibili. Nel caso esaminato, una società attiva nel trading fisico di energia utilizza futures e commodity swap come attività complementare al proprio business. L’Agenzia riconosce l’inerenza dei derivati, precisando però che la valutazione va effettuata caso per caso, in base alle caratteristiche dello strumento e alle esigenze aziendali. Considerata rilevante anche una ‘copertura gestionale’ del rischio, pur in assenza di una formale relazione di hedge accounting. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Deducibili svalutazioni derivati su commodities’- pag. 25) 


16 Giugno 2026
Il Sole 24 Ore - Maria Carla De Cesari, Gabriele Sepio - Pag. 35

Nel Terzo settore il fisco ora premia le attività

Ieri, la Fondazione Bocelli ha ospitato la terza tappa del roadshow dell’Agenzia delle Entrate per incontrare le realtà del Terzo settore. L’evento è stato dedicato al nuovo regime tributario. Al convegno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha ribadito l’importanza del dialogo e della semplificazione nel rapporto fisco-enti del Terzo settore. Il vice ministro all’Economia, Maurizio Leo ha sottolineato la centralità del Terzo settore e l’attenzione dell’Esecutivo per risolvere eventuali criticità. Il sottosegretario all’Economia, Lucia Albano ha confermato l’approvazione, a breve, del Piano dell’economia sociale che sarà contenuto in un Dpcm. Si tratta – ha detto Albano – di costruire le condizioni per lo sviluppo di un’economia che vede protagonisti dagli enti del Terzo settore alle realtà sportive dilettantistiche, dalla cooperazione agli enti religiosi. 


16 Giugno 2026
Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 24

Stretta sulle perdite infragruppo

Il decreto Omnibus, correttivo della riforma fiscale, contiene una misura sul regime del riporto delle perdite fiscali nell’ambito del reddito d’impresa. Per il regime di compensazione delle perdite infragruppo occorre considerare il controllo di diritto, determinato in base alla maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, tenendo conto anche delle partecipazioni ‘indirettamente’ detenute. Il decreto dispone che il comma 3 dell’art. 84 del Dpr 917/1986 vada interpretato nel senso che il trasferimento delle partecipazioni, complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite, si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo del soggetto che riporta le perdite; di conseguenza, la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento ‘indiretto’ del controllo della società.


16 Giugno 2026
Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

Uno scudo fiscale di sette anni

I contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale nel 2024 potevano ‘scudare’ gli anni dal 2018 al 2022, mentre chi ha utilizzato questo strumento nel 2025 poteva far rientrare gli anni d’imposta dal 2019 al 2023. Qualora l’abbinamento Cpb più ravvedimento speciale venisse riproposto, le annualità scudabili indicate nell’emendamento al Dl carburanti-ter sarebbero quelle dal 2020 al 2024 e rientrerebbero nella possibilità di fruire del nuovo ravvedimento anche coloro che, avendo già aderito al patto con il fisco per gli anni 2024-2025, rinnoverebbero l’opzione  per gli anni 2026-2027. In quest’ultimo caso, ci si potrebbe trovare di fronte a un contribuente che ha già fruito dello scudo dal 2018 al 2022 e che ora potrebbe estendere la copertura dell’istituto agli anni 2023 e 2024. Di fatto lo scudo potrebbe ‘coprire’ 7 anni d’imposta, proteggendo anche il 2023, il tallone d’Achille per il patto fiscale del 2024-2025.


16 Giugno 2026
Italia Oggi - Marcello Pollio - Pag. 27

Indagini bancarie di vetro

Due ordinanze gemelle della Corte di cassazione mettono l’accento sulla trasparenza. La sezione tributaria della Cassazione, con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 di ieri, sostiene che le indagini bancarie non possono costituire un mero atto interno all’Amministrazione finanziaria perché il contribuente deve poter verificare e comprendere la motivazione che le ha richieste. Così, ove il contribuente contesti in maniera specifica l’assenza o l’inadeguatezza del provvedimento autorizzatorio, i dati bancari raccolti diventano inutilizzabili e l’avviso di accertamento risulta viziato nella parte in cui poggia su quelle risultanze. Pur lasciando intatto il potere del fisco di accedere ai conti correnti, i giudici ridisegnano la cornice entro cui tale potere può essere legittimamente esercitato perché il provvedimento autorizzativo delle indagini che ne costituisce il fondamento non può più rimanere un atto meramente interno, scevro da qualsiasi forma di controllo. 


16 Giugno 2026
Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 27

Bonus facciate: per il credito d’imposta le fatture non bastano

Con la sentenza dello scorso 20 maggio, la n. 20669, la Corte di cassazione ha ribadito che per i bonus edilizi diversi dal Superbonus non occorre presentare stati di avanzamento lavori, ma questo non significa che la cessione del credito o lo sconto in fattura possano fondarsi su fatture riferite a opere non realizzate. Il credito d’imposta presuppone infatti l’effettiva esecuzione dell’intervento agevolato e non può sorgere per effetto della sola emissione della fattura o del pagamento della spesa. I giudici di piazza Cavour hanno confermato il sequestro disposto nei confronti di una società coinvolta in operazioni relative al bonus facciate. Nel caso analizzato due condomìni avevano utilizzato il meccanismo dello sconto in fattura. 


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