Rassegna Stampa Fiscale

La richiesta di adesione conseguente a uno schema di atto non ha natura procedimentale e non attiene a termini processuali. Pertanto, l’adesione in parola non è soggetta alla pausa estiva. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contribuente può presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto. Ove non proposta, è consentito all’interessato di presentare istanza di adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto. Ove non proposta, è comunque consentito all’interessato presentare la richiesta entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento o di recupero del credito di imposta. L’Agenzia ha ricordato che la sospensione feriale opera per i termini processuali o assimilati, mentre la diversa sospensione introdotta per gli adempimenti di natura amministrativa concerne la consegna dei documenti e dei chiarimenti richiesti al contribuente. Le richieste di adesione conseguenti a uno schema di atto non hanno natura procedimentale e non attengono a termini processuali. 


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