Novità Fiscali

26 Luglio 2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore

La legge di Bilancio 2024 ha previsto, tra l’altro, che il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio viene esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022. Il Ministero delle Infrastrutture, con il decreto direttoriale del 31 maggio 2024 n. 263, ha stabilito le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta. 

Lo stesso ministero è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso. Ogni beneficiario ha la possibilità di visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

La manovra 2024 ha previsto l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

L’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘7060’ denominato ‘credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’art. 1, comma 296, della legge n. 213/2023’.


26 Luglio 2024

Indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo di importo transattivo – Applicabilità del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’

Con la risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde ad una banca desiderosa di sapere se ‘il regime speciale per lavoratori impatriati’ sia applicabile anche alle somme ricevute dai suoi tre dipendenti a titolo di ‘incentivo all’esodo’ e di ‘importo transattivo’ a seguito della raggiunta intesa di risoluzione contrattuale dei rapporti lavorativi. 

L’istante informa che ordinariamente le somme sono sottoposte a tassazione separata. Gli uffici sono tenuti a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute facendo concorrere gli stessi redditi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se questo è più favorevole per il contribuente. 

La tassazione, in sostanza, avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 all’articolo 24 ha disposto che alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o natura, di importo complessivamente superiore a 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Queste disposizioni si applicano a tutti i compensi e indennità erogati il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1°gennaio 2011. 

La banca riferisce che i tre dipendenti beneficiano del ‘regime speciale per lavoratori impatriati’, disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 e, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:

  • applicarsi alle indennità sopra richiamate, qualora le stesse concorrano, fino al tetto di 1.000.000 di euro, alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata. In caso di risposta affermativa, l’istante chiede chiarimenti in merito alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione separata. In particolare, chiede conferma che il regime fiscale speciale per gli impatriati sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente;
  • essere riconosciuto dal sostituto d’imposta, in via ordinaria, sugli importi eccedenti 1.000.000 di euro. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che tra i redditi ammessi nello speciale regime per i lavoratori impatriati sono comprese le indennità e le somme erogate, una tantum, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Come ha chiarito la circolare n. 29/E/2001 anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo vi rientrano.

In relazione alle modalità di tassazione delle predette somme il documento di prassi amministrativa chiarisce che le stesse sono tassate in via provvisoria da parte del sostituto d’imposta e, successivamente, l’imposta dovuta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’applicazione dell’aliquota media del quinquennio precedente o ‘facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente’. 

Nel caso analizzato le somme spettanti ai tre dipendenti della banca, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette al regime di tassazione separata fino all’importo di 1.000.000 euro e al regime della tassazione ordinaria, per la parte eccedente detto importo. 

Pertanto, fino all’importo di 1.000.000 di euro, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione. Una volta ricevuta la comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta dovuta su tali somme i dipendenti potranno rivolgersi al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate se vorranno beneficiare dello sconto ‘impatriati’.  L’Ufficio, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti. 

In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602/1973. 

Relativamente alla possibilità di applicare il regime speciale in parola alle predette somme per la soglia superiore a 1.000.000 di euro, la risoluzione chiarisce che l’istante dovrà assoggettare a tassazione ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia. 

L’assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in oggetto, per la soglia eccedente 1.000.000 di euro, consente di applicare alle stesse, nel rispetto di ogni altra condizione di legge, il regime speciale degli impatriati. Pertanto, sull’importo eccedente euro 1.000.000, l’istante potrà operare le ritenute di imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale. 


26 Luglio 2024

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica

Il decreto legge n. 124/2023, all’articolo 16, riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica). 

Il credito in parola è utilizzabile soltanto in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Lo scorso 11 giugno il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento, ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica ed ha definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione. 

Successivamente, con un altro provvedimento, è stata resa nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese sostenute. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024, ha istituito il seguente codice tributo: ‘


26 Luglio 2024

Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività nelle ZES

La legge di Bilancio 2021 ha previsto misure in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Si tratta di una misura che prevede una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 22 luglio 2024, ha istituito il codice tributo ‘2022’ denominato ‘Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato e trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020 n. 178’.

Il codice tributo in parola va utilizzato in caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento degli importi dovuti a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, in precedenza versata in misura ridotta, dalle imprese che dopo la fruizione del beneficio hanno aderito al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale.


26 Luglio 2024

Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche costituite in forma di enti non commerciali

Un soggetto ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario delle restituzioni che la CER, ovvero la Comunità energetica rinnovabile, costituita in forma di ente associativo del Terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia. È dedicata, infatti, al trattamento tributario degli incentivi distribuiti dal Gse alle Cer la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 22 luglio 2024. 

Il soggetto istante ricorda che in data 8 aprile 2024 è stata avviata l’apertura dei portali del Gse per presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, tra l’altro una tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa (c.d. ‘Tariffa premio’) e un contributo di valorizzazione (c.d. ‘contributo Arera’) dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica. 

L’amministrazione finanziaria evidenzia che il decreto legge n. 162 del 2019 all’articolo 42-bis ha introdotto una disciplina transitoria che prevede la possibilità di sperimentare forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. Il recepimento della direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia, è avvenuto con l’emanazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 il quale stabilisce che ‘I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché nel rispetto di una serie di requisiti.

Sintetizzando il primo prevede che l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; la comunità, inoltre, è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore nonché le amministrazioni locali; per le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori. 

Con la risoluzione n. 18/E/2021 e con la risposta ad interpello n. 37 del 30 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario delle somme erogate dal Gse alle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili. In particolare, la risoluzione n. 18/2021 che riguarda un gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa arti e professioni, ha precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete che si configura come reddito diverso.

Ad analoghe conclusioni si perviene con la risposta n. 37/2022 con riferimento alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali; i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, essendo riconducibili allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale. 

Infine, la circolare n. 23/E/2022 ha precisato che per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, ai fini fiscali rileva solo il corrispettivo per la vendita di energia eccedente l’autoconsumo istantaneo. 

Analoghe conclusioni valgono con riferimento alle somme erogate dal Gse ad una Comunità Energetica costituita nella forma di ente non commerciale che assumono rilevanza fiscale per il solo corrispettivo relativo alla quota di energia venduta eccedente l’autoconsumo istantaneo. 

Ciò premesso, tornando al quesito formulato dall’istante, relativo al trattamento da riservare alle somme ricevute dal Gse che la CER attribuisce ai propri membri, l’Agenzia evidenzia che i clienti finali partecipanti possono demandare alla Comunità la ‘gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse’. Ai fini della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gse, sussiste, sostanzialmente, un rapporto di mandato senza rappresentanza nel quale la CER, in qualità di referente, gestisce tutti i rapporti con il Gse, compreso l’incasso degli incentivi. 

L’Agenzia precisa che il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla CER, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto. 

Inoltre, tenuto conto che l’obiettivo principale delle comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, la risoluzione esclude che l’attribuzione degli incentivi ricevuti dalla CER ai partecipanti della comunità configuri una distribuzione di utili, non costituendo tali incentivi ‘profitti finanziari’. 

Tra l’altro, il Codice del Terzo settore all’articolo 5 ha previsto che tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono svolgere rientrano anche quelle finalizzate alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo. Per gli Enti del Terzo settore è vietata la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e sono parimenti vietate le cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che la restituzione delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione di utili. 


26 Luglio 2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

Il decreto legge n. 73/2024 ha previsto all’articolo 7 l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024, ha istituito i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola.

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

  • ‘1068’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1607’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1922’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1923’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘1308’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – art. 7, commi 1 e 2 decreto legge n. 73/2024’. 

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

  • ‘171E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘172E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’;
  • ‘173E’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione – Sostituto d’imposta – art. 7, commi 1 e 2, decreto legge n. 73/2024’.

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